"...la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, valorizzando la lettera e la ratio dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016., attribuisce natura perentoria al termine fissato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, al fine di tutelare la par condicio tra i concorrenti e consentire un’istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (cfr. tra le tante TAR Calabria – Reggio Calabria Sez. I - sentenza 21 luglio 2023, n. 620; TAR Lazio Roma, Sez. III, 17.11.2022, n. 15232; Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399). La medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato che la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva (esclusione) ‘quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015). Il che è coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: ‘in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara’; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8407 del 28 dicembre 2020)..."
TAR Veneto, Sez. II, 16.04.2024, n. 714
Il termine assegnato per il soccorso istruttorio deve essere inteso come perentorio
"...l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, dispone che: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa” (corsivo nostro);
la giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, valorizzando la lettera e la ratio dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016., attribuisce natura perentoria al termine fissato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, al fine di tutelare la par condicio tra i concorrenti e consentire un’istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (cfr. tra le tante TAR Calabria – Reggio Calabria Sez. I - sentenza 21 luglio 2023, n. 620; TAR Lazio Roma, Sez. III, 17.11.2022, n. 15232; Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399). La medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato che la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva (esclusione) ‘quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015). Il che è coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: ‘in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara’; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8407 del 28 dicembre 2020)..."