Il provvedimento di esclusione è di competenza del RUP

Commenti · 1228 Visualizzazioni

AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE DA UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E' DI COMPETENZA DEL RUP

AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE DA UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E' DI COMPETENZA DEL RUP

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 21.09.2021, n. 1373

"...Ai sensi dell’art. 31 co. 3 CAP: “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

2.3. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Le attribuzioni del responsabile unico del procedimento sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell'adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto” (TAR Trieste, I, 29.10.2019, n. 450).

In termini più specifici, si è condivisibilmente affermato che: “È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune adottato dal Dirigente del settore comunale di interesse, anziché dal RUP che, in virtù di quanto disposto dall' art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti” (TAR Venezia, I, 27.6.2018, n. 695).

3. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara è stato sottoscritto non già dal RUP, ma dal Direttore ....

Per tali ragioni, è evidente la sussistenza del lamentato difetto di competenza..."

Commenti