Commissione giudicatrice - Delega istruttoria ad alcuni dei commissari

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LA DELEGA DI CARATTERE ISTRUTTORIO CONFERITA A 2 DEI 3 COMMISSARI, IN RAGIONE DELLE LORO COMPETENZE TECNICHE, NON PREGIUDICA IL PRINCIPIO DI COLLEGIALITA', FERMA RESTANDO LA NECESSITA' CHE L

LA DELEGA DI CARATTERE ISTRUTTORIO CONFERITA A 2 DEI 3 COMMISSARI, IN RAGIONE DELLE LORO COMPETENZE TECNICHE, NON PREGIUDICA IL PRINCIPIO DI COLLEGIALITA', FERMA RESTANDO LA NECESSITA' CHE LA VALUTAZIONE E L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AVVENGA IN FORMA COLLEGIALE

Cons. St., Sez. V, 11.10.2021, n. 6782

"...Come dedotto dalle stesse ricorrenti, e non contestato dalle altre parti, nella seduta riservata del 23 maggio 2019 la commissione ha conferito a due (dei tre) suoi componenti (i.e., A.B. e M.P.) delega “istruttoria”, volta cioè a consentire di procedere alla istruttoria delle offerte tecniche, ferma la successiva discussione da parte dell’intera commissione e la valutazione collegiale alla stessa riservata.

Il che non dà luogo ad alcuna violazione del principio della collegialità, atteso che l’analisi e valutazione delle offerte, con relativa attribuzione di punteggi, è avvenuta in sedute collegiali.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo che “la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (cfr. Cons. giust. amm. sic,, 21 luglio 2008, n. 661; Cons. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Id., VI, 2 febbraio 2004, n. 324).

Nondimeno, per evidenti esigenze di funzionalità, il principio è temperato per cui non è indispensabile la piena collegialità quando occorra effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate, come tali, a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell’intero consesso (cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513; Id., IV, 5 agosto 2005, n. 4196)” (Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4143, citata peraltro dalle stesse ricorrenti; cfr. anche, in termini generali sui principi elaborati in materia di collegio perfetto, Cons. Stato, I, 26 luglio 2021, n. 1342 e richiami ivi; Id., 30 novembre 2020, n. 1944).

In tale prospettiva “l’attitudine meramente strumentale dell’attività delegabile o affidabile a sottocommissioni dovrà avere, in difetto di criteri identificativi o discretivi di ordine materiale o sostanziale, la duplice caratteristica (a un tempo necessaria e sufficiente): a) di essere, ex ante e inabstracto, suscettibile di potenziale verifica a posteriori da parte del plenum; b) di essere, ex post e in concreto, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione ed approvazione” (Cons. Stato, n. 4143 del 2018, cit.).

Alla luce dei principi così enunciati, deve ritenersi che la sola delega di carattere istruttorio conferita a due commissari in virtù delle loro competenze tecniche non valga a pregiudicare od obliterare sic et simpliciter il principio della collegialità, proprio perché i compiti delegati ai singoli commissari hanno portata meramente istruttoria, mentre le (successive e finali) attività di valutazione e attribuzione dei punteggi risultano avvenute in forma collegiale, senza alcuna abdicazione in favore dei commissari delegati, né valore assorbente attribuito alla precedente attività da questi svolta..."

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