Prezzo più basso – Segretezza offerta economica

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LA CIRCOSTANZA CHE L’AUTOMATISMO DELL’AGGIUDICAZIONE CORRELATO AL PREZZO DELL’OFFERTA PIÙ BASSO IMPEDISCE CHE L’ASTRATTA E INCIDENTALE CONOSCENZA DELL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DA UN OPERATORE POSSA PREGIUDICARE L’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

LA CIRCOSTANZA CHE L’AUTOMATISMO DELL’AGGIUDICAZIONE CORRELATO AL PREZZO DELL’OFFERTA PIÙ BASSO IMPEDISCE CHE L’ASTRATTA E INCIDENTALE CONOSCENZA DELL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DA UN OPERATORE POSSA PREGIUDICARE L’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 19.02.2022, n. 280

“…alla luce del parere dell’A.n.a.c. n. 57 del 19.03.2014 “la regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche: la forma procedurale risponde all’esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, sicché, in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell’offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica”;

– secondo costante orientamento interpretativo, infatti, “il principio della segretezza dell’offerta economica è a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);

– il richiamato principio ermeneutico trova quindi puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dell’offerta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante;

– pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l’automaticità della valutazione dell’offerta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all’obiettività ed omogeneità dell’attività compiuta dalla Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884);

Ritenuto che:

– nella fattispecie l’assegnazione della commessa pubblica è stata disposta sulla scorta del criterio del prezzo più basso;

– nessuno dei files riguardanti la “documentazione amministrativa” contiene indicazioni dirette o indirette di carattere economico relativamente all’offerta presentata, mentre il file con la dichiarazione dell’offerta economica, seppur inserito tra la documentazione amministrativa, non risulta essere stato aperto dalla Commissione;

– in ogni caso, in applicazione dei condivisibili principi ermeneutici, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al prezzo dell’offerta più basso impedisce che l’astratta e incidentale conoscenza dell’offerta economica presentata da un operatore possa pregiudicare l’esito della procedura di gara…”.

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