Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (Art. 81 del D.Lgs. 50/2016)

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In data 21.12.2021, l’ANAC ha reso nota l’attivazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ulteriore strumento predisposto per la semplif

In data 21.12.2021, l’ANAC ha reso nota l’attivazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ulteriore strumento predisposto per la semplificazione e la completa digitalizzazione delle procedure ad evidenza pubblica e che comporterà un notevole risparmio di tempo nella fase di comprova dei requisiti, permettendo agli stakeholder di inserire e gestire le informazioni e i documenti utili ai fini della comprova dei requisiti, di natura generale e speciale, necessari per la partecipazione alla gara, risultando essere la naturale evoluzione del sistema attuale dell’AVCPASS.

In particolare, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è previsto dall’art. 81, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale: “…Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante…”.

Dalla lettura della suddetta disposizione, si evince che il FVOE, istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, permetterà alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare il possesso dei requisiti dichiarati mediante gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante, in tal modo, velocizzando notevolmente la fase di comprova dei requisiti.

Di converso, agli operatori economici non verrà più imposto l’obbligo di produrre, per ogni procedura in cui partecipa, la stessa documentazione, peraltro, già nella disponibilità dell’Amministrazione, dovendo solo caricare la documentazione di propria competenza all’interno del Fascicolo e, in sede di partecipazione alle gare, l’operatore economico dovrà semplicemente indicare i dati ed i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

L’ANAC, con comunicato del 29.11.2021, ha affermato che il FVOE sarà operativo, seppur in una prima versione, già a partire da MARZO 2022, consentendo le seguenti operazioni:

- verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

- utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;

- istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.

Ad ogni buon conto, con il prefato comunicato, l’ANAC ha sottolineato che nel periodo transitorio non muterà nulla, con la precisazione che con l’avanzamento delle operazioni possibili con il FVOE, la summenzionata Autorità amministrativa renderà noti gli adempimenti necessari a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Ed infatti, nel summenzionato comunicato, l’ANAC ha ribadito che: “…Tutto ciò premesso, si comunica che fino a successivo intervento dell’Autorità:

- restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione esistenti nei confronti dell’Osservatorio ai sensi degli articoli 29 e 81 del codice dei contratti pubblici;

- nelle more del completo sviluppo dei servizi di interoperabilità tra le banche dati esistenti di tutti gli Enti certificanti, le verifiche del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici saranno effettuate attraverso il FVOE utilizzando le funzionalità disponibili per gli utenti via web;

- la delibera n. 157/2016 sarà aggiornata al fine di coordinare le indicazioni operative con la progressiva evoluzione dei servizi online.

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