Annotazione ANAC – Natura, funzione, utilità

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L’ANNOTAZIONE COSTITUISCE ATTO A CONTENUTO MERAMENTE INFORMATIVO, CHE TROVA PIENA GIUSTIFICAZIONE NELLA FUNZIONE SURRIFERITA DI ACQUISIRE E PUBBLICARE OGNI NOTIZIA RITENUTA UTILE A FINI DI TRASPARENZA E DI CORRETTA CONDUZIONE DELLE PROCEDURE A EVIDENZA PUBBLICA. LA VALUTAZIONE DELL’“

TAR Lazio Roma, Sez. I, 26.04.2022, n. 4994

“…Deve osservarsi, al riguardo, che, in linea generale, sussiste un potere dell’ANAC di disporre l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato – ed esercitabile – senza soluzione di continuità, sia nella vigenza che dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, che prevedeva l’iscrizione “di tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).

Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.

L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).

Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l’annotazione disposta dall’ANAC ha ad oggetto un provvedimento di risoluzione contrattuale dipendente da un segnalato inadempimento dell’aggiudicatario.

I provvedimenti di risoluzione contrattuale, infatti, sono chiaramente rilevanti in termini di errore professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. n. 50/2016: trattasi, quindi, di provvedimenti riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.

Infine va sottolineato che non compete all’ANAC valutare l’intrinseca legittimità dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti, oggetto di segnalazione ed annotazione: all’Autorità spetta, semmai, la verifica circa l’effettiva esistenza di simili provvedimenti e proprio a tale scopo deve essere instaurato il contraddittorio con l’operatore economico, che se del caso può far rilevare l’inesistenza dei provvedimenti segnalati o la di loro successiva revoca o annullamento. La legittimità di tali provvedimenti, peraltro, può essere contestata dall’operatore economico solo nelle competenti sedi, e correlativamente non può ritenersi consentito all’ANAC sovrapporre una propria valutazione, poiché un simile sistema comprometterebbe la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo che una medesima situazione possa essere valutata differentemente da diverse Autorità ed a diversi fini.

Quanto alle doglianze concernenti la sussistenza dell’inadempimento e il coinvolgimento della ricorrente, deve rilevarsi che, in una controversia che presenta profili di sovrapponibilità con quella in esame, questa Sezione ha osservato che nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare (non già il merito delle reciproche contestazioni di inadempimento, ma) la “non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati”, e a dare atto dell’esistenza di una contestazione giudiziale (v. sent. 31 dicembre 2020, n. 14186, sull’annotazione di una risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.), come avvenuto nel caso in esame.

La valutazione dell’“utilità” della notizia risiede, infatti, nella riconducibilità del fatto da annotare nel casellario a una delle ipotesi normativamente previste quale motivo di esclusione da future gare d’appalto (cfr. art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, oggi anche lettere c-bis e c-ter), mentre Anac non può “entrare nel merito delle reciproche contestazioni di inadempimento, che esula evidentemente dal corretto esercizio del potere di annotazione” (sent. n. 14186/2020 cit., che ha escluso la necessità di “una penetrante verifica nel merito dei fatti segnalati, demandata al giudizio civile”).

Peraltro, nel provvedimento impugnato l’Autorità ha correttamente dato conto del fatto che il testo dell’annotazione avrebbe potuto essere integrato “con notizie relative ad eventuali contenziosi instaurati dalle parti in causa, laddove richiesto, sulla base della documentazione che l’una o l’altra potrà esibire al fine di provare quanto affermato”; nella fattispecie, tuttavia, non risultano contenziosi intentati dalla ricorrente, sicché, anche sotto questo profilo, il provvedimento non presenta incongruenze…”

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