Cons. St., Sez. V, 24.05.2022, n. 4123
"...Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado sul deficit di qualificazione in capo al rti ..., in quanto la mandante Atlantica, pur avendo assunto una quota di esecuzione pari all’8% del raggruppamento, non sarebbe in possesso, in misura corrispondente, del requisito richiesto al punto III.2.3) del bando, relativo al pregresso svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del lotto di riferimento.
L’assetto del rti aggiudicatario sarebbe, infatti, assolutamente conforme alle prescrizioni della lex specialis, la quale non solo non prescrive il possesso di una quota minima di requisito in capo alle mandanti del rti, ma stabilisce espressamente che lo stesso può essere integrato dal raggruppamento nel suo complesso (cfr. par. III.2.3.: “i requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere posseduti dall'R.T.I. o Consorzio nel suo complesso”); - la chiara previsione del bando non è stata neppure impugnata dalla ricorrente, sicché la censura sarebbe pure inammissibile; - l’assetto del bando è comunque del tutto conforme alla disciplina in materia di appalti di servizi che, come chiarito anche dalla ormai pacifica giurisprudenza, ha superato il criterio di necessaria corrispondenza tra quote di esecuzione e di qualificazione; - in ogni caso, la mandante Atlantica possiede il requisito in misura più che corrispondente alla quota assunta nel RTI; requisito non indicato nella dichiarazione sostitutiva solo in ragione del chiaro regime stabilito dal bando - non impugnato da controparte - al quale il raggruppamento si è doverosamente uniformato.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016: “l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”. Tale disposizione normativa sancisce, dunque, nel raggruppamento orizzontale, la responsabilità solidale per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale di tutti i componenti del raggruppamento nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.
Invero, “resta confermato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria 28 aprile 2014, n. 27 non può dubitarsi che, negli appalti di servizi e forniture, non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; rientra pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8249; III, 17 giugno 2019, n. 4025; III, 22 maggio 2019 n. 3331; III, 26 febbraio 2019 n. 1327; III, 21 gennaio 2019, n. 487 e n. 488)” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1101).
“Né la conclusione raggiunta trova smentita nel principio di diritto recentemente espresso con decisione dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio, 27 marzo 2019, n. 6, riferendosi quest'ultimo ai soli appalti di lavori (per i quali trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), laddove l'odierna vertenza concerne un appalto di servizi, per il quale trovano dunque applicazione i consolidati principi sovra richiamati” (Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7805).
Nel caso di specie, trattandosi di appalti di servizi, è dunque essenziale lo scrutinio delle previsioni della lex specialis, che non imponeva la corrispondenza tra quote di esecuzione assunte da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e requisiti di partecipazione posseduto..."