Soccorso procedimentale - Presupposti. Firma digitale e dichiarazione sostitutiva - Non sovrapponibili

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Le carenze documentali in rilievo, infatti, non possono configurarsi alla stregua di meri chiarimenti da parte del concorrente finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, mostrando piuttosto l’attitudine ad integrare – in senso modificativo – l’offerta presentata in sede di gara. La dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva”, potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori. Il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere ad integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

TAR Lazio Roma, Sez. III, 12.09.2022, n. 11801

"...In primo luogo, difettano nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del soccorso istruttorio individuati dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sul punto maturato (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 gennaio 2021, n. 804).

Le evidenziate carenze documentali, infatti, investono elementi inerenti al contenuto necessario dell’offerta tecnica, in quanto riguardano aspetti – afferenti alla specifica qualificazione professionale dell’operatore – coincidenti con quelli espressamente individuati dal Disciplinare di gara quali criteri di valutazione dell’offerta stessa ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

4.4.2. Non può, inoltre, invocarsi nel caso di specie l’istituto del “soccorso procedimentale”, difettando relativamente alla fattispecie in esame le condizioni all’uopo individuate in sede giurisprudenziale.

Le carenze documentali in rilievo, infatti, non possono configurarsi alla stregua di meri chiarimenti da parte del concorrente finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, mostrando piuttosto l’attitudine ad integrare – in senso modificativo – l’offerta presentata in sede di gara (sul punto, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 9 febbraio 2021, n. 1225 e Cons. St., sez. V, sent. 27 gennaio 2020, n. 680)...

...In proposito, va osservato che gli aspetti evocati – la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e la sottoscrizione in forma digitale quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. (quali la sottoscrizione in presenza dell’addetto ovvero con allegazione di copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore) – sono destinati ad operare su piani non sovrapponibili.

Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva”, potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 3459/2014).

Nel caso di specie, il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere ad integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000...."

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