TAR Campania Napoli, Sez. V, 29.06.2022, n. 4384
"...Ciò non toglie che la stazione appaltante possa fissare requisiti più stringenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12/2/2020 n. 1076: "il fatto che la disciplina degli appalti pubblici sia ispirata al valore della tutela della concorrenza non vuol dire che ciò comporti una restrizione sul piano della qualità delle prestazioni che può richiedere l'amministrazione secondo un parametro di proporzionalità").
È tuttavia indispensabile che tale scelta sia frutto di discrezionalità esercitata in modo non sproporzionato rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto.
Con la sentenza appena citata si è così statuito che "all'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito. In ragione di ciò, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (ex plurimis: Cons. Stato, sez. III, 07/07/2017, n. 3352; Cons. Stato, V, 26 luglio 2017, n. 3105; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9; Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 3083; VI, 23 luglio 2008, n. 3655).
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che "le clausole di un bando di gara concernenti i requisiti di capacità tecnica e dei requisiti soggettivi delle concorrenti devono perciò essere congrue e adeguate rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto in modo che la lex specialis possa consentire la selezione dell'operatore economico più idoneo, anche in ragione della pregressa esperienza acquisita e delle competenze tecniche e gestionali maturate, allo svolgimento delle prestazioni da affidarsi" (Cons. Stato, sez. V, 03/09/2018, n. 5158)"..."