Cons. St, Sez. V, 08.11.2022, n. 9800
"...b) l’indicazione del PassOE non è richiesta a pena di esclusione da alcuna norma di legge, né è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione dalle gare. Il PassOE costituisce infatti solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, e, in mancanza dell’esplicita previsione normativa della sua essenzialità, esso non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8505, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2020, n. 5164)...
...d) come noto, il contratto di avvalimento operativo non deve spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale; l'assetto negoziale deve prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (Consiglio di Stato sez. V, 13 aprile 2022, n. 2784), esattamente ciò che è avvenuto nel caso qui esaminato..."