Unico centro decisionale - Causa esclusione inapplicabile in gara suddivisa in lotti diversi

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la disposizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) … non trova … applicazione nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione

TAR Campania Napoli, Sez. I, 19.12.2022, n. 7920

"...Per tali motivi la giurisprudenza, a cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che: “la disposizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) … non trova … applicazione nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione”. Ed ancora che: “la rilevanza del collegamento societario, anche alla luce delle chiare ed univoche prescrizioni della lex specialis, non può che essere limitata alla sola ipotesi in cui le imprese collegate concorrano alla medesima procedura e dunque presentino offerte in competizione nel medesimo lotto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2021, n. 8245; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla stazione appaltante, deve negarsi natura unitaria alla procedura multi lotto oggetto di causa, tenuto conto che: <>.

Non vale di contro rilevare, come deduce parte ricorrente, che sia stata nominata un’unica commissione giudicatrice, la quale come rilevato dalla giurisprudenza, “consiste in una misura di semplificazione e di contenimento dei relativi costi” e “pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una per ogni lotto e, cioè, per ciascuna procedura di gara; la Commissione valuta singolarmente le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti alla singola procedura, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che l'esame è effettuato nella stessa seduta e riportato in un unico verbale” (Cons. Stato n. 8730/2022)..."

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