TAR Campania Napoli, Sez. II, 22.12.2022, n. 8008
"...All’esito del riesame in tal modo sollecitato la stazione appaltante, con il provvedimento in questa sede gravato, ha revocato l’aggiudicazione in favore del Consorzio odierno ricorrente sulla base della seguente motivazione: “VISTA l’omissione dichiarativa operata in occasione della partecipazione alla gara da parte della società ...; RITENUTO che il comportamento tenuto dal suddetto operatore incide in senso negativo sulla sua integrità e affidabilità professionale (…)” (cfr. provvedimento gravato).
Ciò posto, e come si è anticipato, il provvedimento di revoca in commento risulta, effettivamente, manchevole di un adeguato apparato motivazionale che dia conto della disamina effettuata dall’Amministrazione relativamente alle circostanze giustificative del ripensamento operato.
Occorre, in proposito, riferirsi alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza in punto di obblighi dichiarativi gravanti sul partecipante alla gara.
Come noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione nr. 16/2020 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“- La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
- alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;
- la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione”.
Dunque, per quanto in questa sede interessa, la Plenaria ha escluso con nettezza che all’omissione dichiarativa di cui all’art. 80, comma 5, lett.c), possa riconnettersi alcun effetto automaticamente escludente a carico di chi si è reso autore dell’omissione.
In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza successiva; si segnala, da ultimo: “È indubbio, invece, che in caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto. In tal senso è consolidata la giurisprudenza amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che l'omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all'estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell'informazione taciuta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965: III, 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n. 1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno 2021, 4641).
In altre pronunce è stato puntualmente definito il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta suscettibile di integrare un “grave illecito professionale”; in sintesi (secondo Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307 e 27 ottobre 2021, n. 7223) la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara” (cfr. Cons. St. Sez. V, 27/09/2022, n. 8336).
Nel caso di specie, nella motivazione del provvedimento di revoca gravato (che, come si è evidenziato, si limita a citare il fatto in sé dell’omissione) non si è dato in alcun modo conto dell’effettuazione, ad iniziativa della stazione appaltante, della valutazione in discorso. In sostanza, l’esclusione dalla procedura di gara è stata disposta, apparentemente, a carico del concorrente per la sola ragione di aver taciuto al momento della presentazione della domanda di partecipazione la vicenda della risoluzione del rapporto contrattuale con .... Non v’è stato alcun giudizio sulla vicenda in sé e sulla sua idoneità a far dubitare della integrità ed affidabilità del concorrente.
In tal modo la stazione appaltante è incorsa proprio in quell’automatismo espulsivo escluso dalla giurisprudenza in precedenza citata..."