Cons. St., Sez. V, 30.03.2023, n. 3300
Nel contratto di avvalimento tecnico operativo è necessaria l'indicazione di mezzi e risorse? TAR Lazio Roma, Sez. I Ter, 27.12.2021, n. 13539
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"...Relativamente all’avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è ammissibile l’avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (Cons. Stato, sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486; Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543).
In definitiva, nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074).
Quest’ultimo profilo, ossia la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e capacità di esecuzione del contratto d’appalto in affidamento, ha carattere decisivo poiché il concorrente privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità tecnico – professionale di eseguire il contratto e che si impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante; ma perché ciò avvenga realmente è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 169).
12.3. Nel caso in esame, il Consorzio ... ha messo a disposizione della propria ausiliata:
‘i) Il know-how tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori, nel rispetto dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 Responsabile Tecnico con qualifica di: Architetto e/o Ingegnere e/o Geometra e/o Perito;
ii) Il numero necessario di squadre tipo, i cui nominativi verranno comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato. Il numero e tipo di operai sarà stabilità in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operario specializzato, n. 1 operaio qualificato, n. 1 operaio comune;
iii) I mezzi ed attrezzature necessari all’esecuzione dell’opera, puntualmente indicati nell’Allegato 1 al contratto di avvalimento.”
Il Collegio ritiene che la suddetta clausola consenta di rendere puntualmente apprezzabile quali siano effettivamente le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, rappresentando che sarà in sede esecutiva che potrà essere evidenziata l’effettiva necessità del numero delle squadre necessarie.
La società chiarisce che saranno messi a disposizione tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’opera che sono indicate nell’Allegato 1 del contratto di avvalimento, e che il numero di operari di ogni squadra tipo è costituito da un operaio specializzato, un operaio qualificato e un operaio comune.
L’indicazione dei mezzi, del personale, del know-how, e degli altri elementi aziendali rende chiaramente ‘determinato’ l’impegno dell’ausiliaria tanto nei confronti della stazione appaltante, quanto nei confronti della concorrente aggiudicataria.
Tale modalità di specificazione delle ‘risorse’ prestate soddisfa l’obbligo imposto dal Codice dei contratti pubblici, in quanto la Stazione appaltante è stata messa in grado di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente, e quindi di verificare e controllare, in sede di gara e di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare, ma corrisponda a una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all’altra..."