D.Lgs. 36/2023 - Qualificazione appalti inferiori a €.150.000

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Riferimenti normativi: Art. 28 dell'All.II.12 al D.Lgs. 36/2023 Qualificazione in appalti di lavori inferiori ad €. 150.000 La disciplina della qualificazione negli appalti di lavori sotto gli €. 150.000,00 è contenuta nell’art. 28 dell’All.II.12 al Codice (che verrà abrogato in seguito all’adozione del relativo Regolamento).

In particolare, è stato previsto che, ferma restando la disciplina in ordine al necessario possesso dei requisiti generali, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Lavorazioni in OG 13 (Opere d'ingegneria naturalistica).

Nelle ipotesi di qualificazione in appalti di lavori inferiori ad €. 150.000, l'articolo in parola precisa che, oltre a quanto innanzi specificato,:

gli operatori economici devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
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