D.Lgs. 36/2023 - Parità di genere. Modificato l'art. 108, comma 7 - quinto e sesto periodo.

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Riferimenti normativi: DECRETO -LEGGE 29 maggio 2023, n. 57   Misure urgenti per gli enti territoriali, nonche' per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. (23G00070) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2023) Modifica art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 L'art. 2 del D.L. 57/2023 (rubricato: Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha modificato l'art. 108, comma 7 - quinto e sesto periodo, del D.Lgs. 36/2023, prevedendo che:

Al fine di promuovere la parita' di  genere,  le  stazioni
appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli  inviti,
il maggior punteggio da attribuire alle  imprese  per  l'adozione  di
politiche tese al raggiungimento della parita' di  genere  comprovata
dal possesso della certificazione della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Il precedente testo normativo era il seguente: "...Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo...".

Pertanto, in seguito alla modifica in parola, l'art. 108, comma 7, dispone che:

I documenti di gara oppure, in caso di dialogo  competitivo,  il
bando o il  documento  descrittivo  indicano  i  singoli  criteri  di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione  prescelto  possono  essere  previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai  fini  della  tutela  della
libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli  operatori
nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui  al  Libro
II, parte IV, possono prevedere, nel bando  di  gara,  nell'avviso  o
nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole  e  medie  imprese  nella  valutazione   dell'offerta   e   a
promuovere,  per  le  prestazioni   dipendenti   dal   principio   di
prossimita'  per  la  loro  efficiente  gestione,  l'affidamento   ad
operatori economici con sede operativa  nell'ambito  territoriale  di
riferimento. Le disposizioni di cui al  terzo  periodo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'. Al fine di promuovere  la  parita'  di  genere,  le
stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti,  il  maggior  punteggio  da  attribuire  alle   imprese   che
attestano, anche a  mezzo  di  autocertificazione,  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  46-bis  del   codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilita'
dell'autocertificazione dell'aggiudicataria  con  qualsiasi  adeguato
mezzo. Al fine di promuovere la parita' di  genere,  le  stazioni
appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli  inviti,
il maggior punteggio da attribuire alle  imprese  per  l'adozione  di
politiche tese al raggiungimento della parita' di  genere  comprovata
dal possesso della certificazione della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
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