LA DIRETTIVA 2014/24 DEVE ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE OSTA A CHE UN'OFFERTA SIA RESPINTA PER IL SOL MOTIVO CHE IL CONCORRENTE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, NON FORNISCE LA PROVA DI UNA CONDIZIONE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.
CGUE, Sez. IX, 08.07.2021, N. C-295/20
"...Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 2, nonché gli articoli 58 e 70 della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di gestione di rifiuti, l’obbligo, per un operatore economico che intenda spedire rifiuti da uno Stato membro a un altro Stato, di disporre, conformemente in particolare all’articolo 2, punto 35, e all’articolo 3 del regolamento n. 1013/2006, dell’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati interessati da tale spedizione, costituisce una condizione di esecuzione di tale appalto...
... L’articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’offerta sia respinta per il solo motivo che l’offerente non fornisce, al momento della presentazione della sua offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell’appalto in questione...".