Equivalenza - dimostrazione sin dall'offerta

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IL CONCORRENTE DEVE DIMOSTRARE SIN DALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA L'EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI.

IL CONCORRENTE DEVE DIMOSTRARE SIN DALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA L'EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI.

TAR Campania Napoli, Sez. II, 12.07.2021, n. 4808

"...si applica, pertanto, il consolidato orientamento secondo il quale l’offerta di ogni concorrente deve essere conforme sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nella disciplina di gara, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio”, che giustifica l’esclusione dalla selezione; pertanto, ai fini dell’esclusione, non è necessaria un’espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta proposta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, le quali, in quanto tali, assumono valore di elementi essenziali dell’offerta ai fini del soddisfacimento delle particolari esigenze dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018 n. 565; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1818; TAR Campania Napoli, Sez. V, 4 luglio 2019 n. 3703). Tuttavia, per scongiurare tale epilogo, laddove intenda avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, la ditta interessata ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla stazione appaltante o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnato l’esito della gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2018 n. 4809; TAR Toscana, Sez. III, 15 gennaio 2019 n. 92). Ebbene, di tale dimostrazione di equivalenza, quanto ai contenitori secondari, tra prodotto proposto e prodotto richiesto – da rendere nelle rigorose forme e modalità contemplate dai commi 7 e 8 dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 – non si rinviene alcuna traccia nell’offerta dell’aggiudicataria. Invero, l’offerta in questione si è limitata a descrivere le caratteristiche del contenitore secondario dando conto di un palese contrasto con le specifiche tecniche del bando in termini di carenza di qualità essenziali, senza addurre alcun parametro normativo di equivalenza, tratto dal succitato art. 68, che giustificasse tale non corrispondenza con le prescrizioni della lex specialis. In definitiva, non essendo predicabile nella specie nemmeno l’applicazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche, l’offerta dell’aggiudicataria doveva essere assolutamente estromessa dalla selezione..."

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