L'avviso di indagine di mercato è assimilabile a un bando di gara?

Commenti · 139 Visualizzazioni

Massima Sentenza "...tale avviso ha, quindi, natura di mera indagine esplorativa preordinata a conoscere l’assetto del mercato funzionale ad una successiva (e peraltro eventuale) procedura per l’affidamento del servizio e non è assimilabile ad un bando di gara o comunque procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8687; Sez. III, 23 settembre 2019, n. 6302; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 2568); come tale, esso è pertanto inidoneo a radicare, in capo al ricorrente, una situazione differenziata e meritevole di tutela e a legittimarla alla proposizione del ricorso” (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, n. 1114/2023);. ..."


L'avviso di indagine di mercato non è assimilabile a un bando

"...secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.4.2021 n. 3287; in termini, T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. I, 13.6.2022, n. 981; T.A.R. Basilicata-Potenza, 11.2.2022, n. 108; T.A.R. Marche-Ancona, 7.6.2021, n. 468) e ciò vale a maggior ragione nell’odierna fattispecie, nella quale viene in rilievo una mera indagine di mercato avente scopo esclusivamente esplorativo;

- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si ricava dagli atti di causa la volontà della Regione di autovincolarsi nel senso di garantire il confronto concorrenziale più ampio e aperto possibile: da ciò consegue l’insussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto all’affidamento mediante la procedura de qua; per altro verso, l’accoglimento del ricorso non gioverebbe al ricorrente neanche sotto il profilo dell’interesse strumentale, poiché non imporrebbe alla p.a., agli effetti conformativi, di indire una procedura ad evidenza pubblica (in ipotesi aperta allo stesso ricorrente) per l’affidamento del medesimo servizio (cfr. al riguardo T.A.R. Sicilia - Palermo n. 1067/2022, sebbene relativa a fattispecie non sovrapponibile);

- sotto diverso profilo, il ricorrente lamenta la mancata partecipazione alla manifestazione di interesse, che tuttavia riguardava, come visto, un avviso meramente esplorativo in relazione al quale la Regione ha espressamente precisato che esso “non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento”;

- tale avviso ha, quindi, natura di mera indagine esplorativa preordinata a conoscere l’assetto del mercato funzionale ad una successiva (e peraltro eventuale) procedura per l’affidamento del servizio e non è assimilabile ad un bando di gara o comunque procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8687; Sez. III, 23 settembre 2019, n. 6302; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 2568); come tale, esso è pertanto inidoneo a radicare, in capo al ricorrente, una situazione differenziata e meritevole di tutela e a legittimarla alla proposizione del ricorso” (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, n. 1114/2023);
Commenti