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Massima Sentenza "...deve intendersi fondato quanto lamentato da parte appellante, secondo cui l’Amministrazione aveva sostanzialmente già avviato ed approfonditamente istruito il procedimento di autotutela ... Pertanto l’Amministrazione aveva già speso la sua discrezionalità con riguardo all’an del procedimento di autotutela, sostanzialmente avviato, come evincibile dagli atti di causa, per cui sussisteva senza dubbio l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, ex art. 2 comma 1 l. 241/90.. ..."
"...Parte appellante, come innanzi precisato, lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe erronea sia nella parte in cui ha affermato che il procedimento di autotutela non era stato avviato, per cui non vi era l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, sia nella parte in cui ha affermato che non vi era alcun obbligo di avviarlo, non sussistendo alcuna ipotesi di autotutela doverosa.
10.2. Quanto al primo profilo ha addotto che il procedimento di autotutela era stato sostanzialmente avviato, come palesato dalla sospensione del contratto intervenuto con ..., dalla richiesta di chiarimenti a ... in ordine alla dichiarazione resa, dall’indizione di una nuova gara, dalla richiesta di parere all’ ANAC, che aveva invitato l’Amministrazione a valutare la falsità delle dichiarazione, ritenendo peraltro corretta l’indizione di una nuova gara, per cui l’Amministrazione era tenuta a concluderlo con provvedimento espresso.
10.2.1. Quanto addotto dalla parte al riguardo assume valore dirimente, non risultando necessario pertanto valutare se ricorra rispetto alla fattispecie de quaun’ipotesi di autotutela doverosa, secondo quanto assunto in alternativa da parte appellante.
10.3. La Sezione non ignora al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza in materia, va escluso l'obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/90 nel caso in cui l'istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che con l'affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all'amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione (cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277; IV, 11 ottobre 2019, n. 6923). "Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a." (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2380; IV, 7 giugno 2017, n. 2751).
11. Cionondimeno deve intendersi fondato quanto lamentato da parte appellante, secondo cui l’Amministrazione aveva sostanzialmente già avviato ed approfonditamente istruito il procedimento di autotutela, consentendo ampiamente la partecipazione a ... nei confronti della quale il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti. 11.1. Pertanto l’Amministrazione aveva già speso la sua discrezionalità con riguardo all’an del procedimento di autotutela, sostanzialmente avviato, come evincibile dagli atti di causa, per cui sussisteva senza dubbio l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, ex art. 2 comma 1 l. 241/90. 12. Da ciò l’ammissibilità e la fondatezza dell’azione sul silenzio di cui all’odierno contenzioso, sia pure con riferimento al solo obbligo dell’Amministrazione di portarlo a termine, secondo quanto di seguito specificato