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"... alla luce di una prima lettura degli artt. 53, comma 4, e 117, comma 2, del d.lgs. n.36/2023, potrebbe propendersi per un'interpretazione restrittiva della disposizione da ultimo richiamata. Ciò, in primo luogo, sulla base dell'argomento letterale, potendosi ritenere che l'art. 53, comma 4, diversamente dall'art. 117 comma 2, non avendo espressamente previsto l'incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, abbia inteso escluderlo per le procedure sottosoglia. Anche sotto un profilo sistematico, potrebbe pervenirsi alla medesima conclusione, in ragione del differente regime dei contratti sottosoglia rispetto a quello previsto per i contratti sopra soglia. È evidente, infatti, come l'art. 53, comma 4, nell'ambito delle procedure sottosoglia, persegua un chiaro intento di semplificazione dell'esecuzione di tali contratti..."
Si chiede di conoscere se, in caso di appalto sotto soglia europea, l'ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) sia soggetto ad incremento in caso di offerta di ribasso superiore al 10%, come previsto dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia definitiva (10% dell'importo contrattuale) relativa ad appalto sopra soglia.
In merito al quesito posto, alla luce di una prima lettura degli artt. 53, comma 4, e 117, comma 2, del d.lgs. n.36/2023, potrebbe propendersi per un'interpretazione restrittiva della disposizione da ultimo richiamata. Ciò, in primo luogo, sulla base dell'argomento letterale, potendosi ritenere che l'art. 53, comma 4, diversamente dall'art. 117 comma 2, non avendo espressamente previsto l'incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, abbia inteso escluderlo per le procedure sottosoglia. Anche sotto un profilo sistematico, potrebbe pervenirsi alla medesima conclusione, in ragione del differente regime dei contratti sottosoglia rispetto a quello previsto per i contratti sopra soglia. È evidente, infatti, come l'art. 53, comma 4, nell'ambito delle procedure sottosoglia, persegua un chiaro intento di semplificazione dell'esecuzione di tali contratti (cfr. Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, pag. 80). Occorrerebbe, in ogni caso, fornire un'interpretazione del quadro normativo coerente con i principi e, segnatamente, con quello del risultato di cui all'art. 1 e con quello della fiducia di cui all'art. 2. In ultimo, la quantificazione della garanzia è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia..."