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Massima Sentenza "...laddove non si proceda con il sistema del ‘confronto a coppie’ e in mancanza di più specifiche previsioni della lex specialis, «rileva il consolidato orientamento secondo cui, “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali..."
"...Quanto alla censura della ricorrente in ordine alla mancata attribuzione e verbalizzazione dei coefficienti variabili da parte dei singoli commissari, prodromici all’assegnazione dei punteggi tecnici, va richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 16 del 14 dicembre 2022, che ha ricordato che, sul piano giuridico, il procedimento valutativo delle commissioni giudicatrici, non è disciplinato compiutamente né dal codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente (d.lgs. n. 50 del 2016), né dalle altre fonti che regolano la materia, e che l’ANAC ha emanato le Linee Guida n. 2/2016, in attuazione dell’art. 95, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 che si limitano a prevedere che «per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa». Ha, quindi, concluso nel senso che, laddove non si proceda con il sistema del ‘confronto a coppie’ e in mancanza di più specifiche previsioni della lex specialis, «rileva il consolidato orientamento secondo cui, “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali” (Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 952, che richiama Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 4772, Cons. St., sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209, Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810)». Sul punto, il disciplinare della gara oggetto del presente giudizio si riferisce, sia all’art. 18.2 (“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”), sia all’art. 18.3 (“3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”) e 18.4 (“Metodo per il calcolo dei punteggi”) alla commissione nella sua collegialità, mentre le linee guida dell’ANAC n. 2/2016 sono richiamate solo con riferimento all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo descritto al paragrafo VI, sicché alcuno specifico passaggio procedurale di manifestazione dei voti da parte dei singoli commissari è previsto nel disciplinare di gara.