I verbali devono riportate i singoli punteggi espressi dai commissari? Nelle procedura telematiche è necessaria la seduta pubblica?

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Massima Sentenza "...In merito alla dedotta illegittimità di una valutazione unitaria da parte dell’organo valutativo, senza differenziazione tra i punteggi espressi da ciascun Commissario, il Collegio intende richiamare la pacifica giurisprudenza per cui la detta circostanza ben può spiegarsi come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno alla Commissione, atteso che le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione. A diversa conclusione può invece pervenirsi per l’ipotesi peculiare del confronto a coppie, posto che in tal caso la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione...ai fini del rispetto del principio di trasparenza, l’idoneità della piattaforma elettronica ad assicurare, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato e, dunque, l'intangibilità del contenuto delle offerte: ciò che rileva, in particolare, è che ogni operazione compiuta sia ritualmente tracciata dal sistema elettronico e resti verificabile, senza possibilità di alterazioni..."


Solo in presenza di una specifica disposizione della lex specialis o nel caso di confronto a coppie è necessario verbalizzare i giudizi dei commissari. Le procedure telematiche non necessitano della seduta pubblica.

"...In merito alla dedotta illegittimità di una valutazione unitaria da parte dell’organo valutativo, senza differenziazione tra i punteggi espressi da ciascun Commissario, il Collegio intende richiamare la pacifica giurisprudenza per cui la detta circostanza ben può spiegarsi come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno alla Commissione, atteso che le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione. A diversa conclusione può invece pervenirsi per l’ipotesi peculiare del confronto a coppie, posto che in tal caso la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione (cfr. A.P. Consiglio di Stato n. 16/22; Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2020 n. 5130).

4.4.b) Non coglie inoltre nel segno la dedotta violazione delle regole di pubblicità delle sedute di gara deputate alla verifica della regolarità della documentazione prodotta.

Sul punto va rilevato che la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, la quale, per sua natura, consente di poter tracciare, attraverso i "log di sistema", ogni singolo e specifico momento procedimentale, così assicurando la tutela sostanziale sottesa al principio di pubblicità delle sedute, in quanto l’integrità e immodificabilità delle offerte è garantita attraverso il tracciamento di tutte le operazioni compiute sia dalla stazione appaltante che dai soggetti partecipanti alla gara, così da escludere ogni ipotesi di manomissione. Difatti, ove pure si verificasse una tale evenienza, risulterebbe comunque riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema. 

A tanto si aggiunge che tutti i verbali sono stati correttamente pubblicati alla conclusione del procedimento di gara, oltre che a conclusione della verifica dell'anomalia dell'offerta, senza che risulti pregiudicata la correttezza di ogni singola fase della procedura di gara né la sua pubblicità.

Sulla legittimità di tale modus operandi si è a più riprese espressa la giurisprudenza amministrativa per cui il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità dei sistemi telematici che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti.

Risulta dunque dirimente, ai fini del rispetto del principio di trasparenza, l’idoneità della piattaforma elettronica ad assicurare, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato e, dunque, l'intangibilità del contenuto delle offerte: ciò che rileva, in particolare, è che ogni operazione compiuta sia ritualmente tracciata dal sistema elettronico e resti verificabile, senza possibilità di alterazioni (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388).

Inoltre, la circostanza che, nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte è anche confermato dall'art. 58, D. Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (cfr. T.A.R Campania, Napoli, Sez. V, 19 luglio 2021, n. 4991 e Sez. II, n. 957/2020; T.A.R. Veneto, Sezione III, 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017, n. 365)..."

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