Devono essere considerati sanzioni e interessi per la grave violazione definitivamente accertata?

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Massima Sentenza "...È sufficiente quindi ad integrare la gravità della sanzione espulsiva di cui all’art. 80 co. 4 del codice dei contratti che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000, come del resto conferma espressamente l’art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602” a mente del quale la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, contenga l’indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, “comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti...Può quindi affermarsi che in base alla disciplina vigente ai fini della valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi debba tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni..."


Deve tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni.

Ritiene la società ricorrente che, stante la lettura rigorosa dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. n.50/2016, la fattispecie in questione non sia riconducibile al novero delle violazioni rilevanti quali motivi di esclusione, venendo in considerazione il mancato pagamento di “sanzioni ed interessi” e non di “imposte e tasse”.

Rileva in contrario il Collegio che l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 dispone sul punto che “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, e che l’art. 48-bis co. 1 fissa tale soglia di grave inadempimento ad euro 5.000 avendo cura di precisare che tale importo deriva dall’omesso “versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo” al predetto importo.

È sufficiente quindi ad integrare la gravità della sanzione espulsiva di cui all’art. 80 co. 4 del codice dei contratti che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000, come del resto conferma espressamente l’art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602” a mente del quale la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, contenga l’indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, “comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti” (cfr per tutte TAR Campania n.755/2022).

A ciò si aggiunga che nel caso di specie le sanzioni e gli interessi non pagati dal mandante sono strettamente collegati al tributo, in quanto dovuti in ragione e in conseguenza del mancato tempestivo versamento di imposte (e non come nella fattispecie oggetto della sentenza n. 548/2019 del Tar dell’Umbria - richiamata dalla ricorrente - di mere irregolarità connesse ad adempimenti di ordine contabile o dichiarativo, del tutto svincolate dall’esatta determinazione dell’imposta dovuta e dal puntuale versamento del relativo importo).

Può quindi affermarsi che in base alla disciplina vigente ai fini della valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi debba tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni..."
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