La produzione di un documento errato o parziale in riscontro ad una richiesta di soccorso istruttorio comporta l'esclusione?

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Massima Sentenza Sotto il profilo materiale e fattuale, la produzione, per errore, di un documento "sbagliato" o “parziale” non è identificabile con l'assoluta inerzia dell'impresa soccorsa” e che “i principi generali… inducono, senz’altro, a ritenere possibile, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio – e, comunque, in ragione degli esiti di questo – un dialogo con l’operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della stazione appaltante” sottolineando la poziore cogenza del dovere predetto laddove, come nel caso che ci occupa, il “disciplinare di gara non solo consentiva un soccorso istruttorio di doppio grado (con una seconda fase volta a completare eventuali incongruenze della prima) ma ammetteva che [la PA] .. potesse invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici”..."


La produzione di un documento "sbagliato" o “parziale” non è identificabile con l'assoluta inerzia dell'impresa soccorsa” e che “i principi generali… inducono, senz’altro, a ritenere possibile, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio

"...A riguardo coglie nel segno allora la censura del ricorrente sul mancato completamento della procedura di soccorso da parte della PA che, una volta ricevuta la documentazione imperfetta ed essendo, tra l’altro, ancora pendenti tutti i 10 giorni del termine concesso (essendo stata la richiesta riscontrata come visto nello stesso dies a quo di comunicazione) avrebbe dovuto riattivare la procedura segnalando al concorrente l’incompletezza del riscontro fornito e l’esatta documentazione a prodursi per completare il soccorso.

Invero -pur considerando che l’effettivo adempimento da compiersi, aldilà della non impeccabile formulazione usata dalla Stazione appaltante, fosse teoricamente deducibile dall’operatore economico attraverso l’esegesi del combinato normativo e delle disposizioni ANAC vigenti in materia- incombeva sulla PA il dovere di attivarsi per comunicare le criticità residue al concorrente, che con la sua immediata risposta aveva dimostrato meritoria disponibilità collaborativa.

Siffatto dovere della PA derivava non solo dall’obbligo generale di buona fede e leale cooperazione, ma anche dal rispetto dell’obiettivo proprio del soccorso istruttorio che è superare, in tempi brevi, carenze formali che impediscano la massima partecipazione alla gara e la pluralità di offerte nell’interesse particolare –sia pure oggi tutelato di riflesso rispetto a quello generale alla concorrenza- della stessa Amministrazione ad economicità, efficacia e tempestività della sua azione (v.si Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69; Cons. Stato, sez. III, n. 10452 del 2023).

Siffatto dovere della PA derivava non solo dall’obbligo generale di buona fede e leale cooperazione, ma anche dal rispetto dell’obiettivo proprio del soccorso istruttorio che è superare, in tempi brevi, carenze formali che impediscano la massima partecipazione alla gara e la pluralità di offerte nell’interesse particolare –sia pure oggi tutelato di riflesso rispetto a quello generale alla concorrenza- della stessa Amministrazione ad economicità, efficacia e tempestività della sua azione (v.si Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69; Cons. Stato, sez. III, n. 10452 del 2023).

Il dovere era tanto più stringente, nel caso di specie, ove si consideri che il Disciplinare di gara all’art. 17 (“Soccorso Istruttorio”) stabiliva, al comma 1, che <<Le carenze di qualsiasi elemento formale nella 1^ fase di prequalifica, nella 2^ fase e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice>> e, in particolare, al comma 4, che <<Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione>> ed ancora, al successivo comma 6, anche che <<Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati>>.

Si condivide a riguardo e si dà continuità alla giurisprudenza di palazzo Spada (sent. n. 10718/2023 cit.) che ha affermato “sotto il profilo materiale e fattuale, la produzione, per errore, di un documento "sbagliato" o “parziale” non è identificabile con l'assoluta inerzia dell'impresa soccorsa” e che “i principi generali… inducono, senz’altro, a ritenere possibile, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio – e, comunque, in ragione degli esiti di questo – un dialogo con l’operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della stazione appaltante” sottolineando la poziore cogenza del dovere predetto laddove, come nel caso che ci occupa, il “disciplinare di gara non solo consentiva un soccorso istruttorio di doppio grado (con una seconda fase volta a completare eventuali incongruenze della prima) ma ammetteva che [la PA] .. potesse invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici”..."
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