La decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva, disposte durante l'esecuzione anticipata, innanzi a quale Giudice possono essere contestate?

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Massima Sentenza "...una precedente decisione della Sezione ha già concluso, in fattispecie sostanzialmente identica, per il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., con riferimento alla contestazione giurisdizionale di un provvedimento di “decadenza dall’aggiudicazione” (formalmente qualificato come annullamento in autotutela) adottato dalla p.a. dopo l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, ma a seguito dell’inesecuzione degli obblighi derivanti dall’esecuzione anticipata del contratto : “in casi analoghi a quello di specie la Suprema Corte ha chiarito che in tema di affidamento di un pubblico servizio, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del "petitum" sostanziale. Ne consegue che la controversia vertente su un provvedimento di "decadenza dall'aggiudicazione" adottato dalla p.a. dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che quel provvedimento, non essendo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, può qualificarsi, alternativamente, come atto dichiarativo dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata, ovvero, in difetto di quest'ultima, come recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, rimanendo comunque espressione di un potere di natura privatistica..."


In caso di decadenza disposta prima della stipula del contratto ma durante l'esecuzione anticipata dello stesso appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Con riferimento alla contestazione giudiziale del provvedimento di revoca ed incameramento della cauzione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.

In accordo con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2018, n. 24411; 9 aprile 2018, n. 8721) e del Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 maggio 2020, n. 4853; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 8 novembre 2019, n. 2574; T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2019, n. 994; sez. I, 12 giugno 2019, n. 689; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 aprile 2018, n. 377), una precedente decisione della Sezione ha già concluso, in fattispecie sostanzialmente identica, per il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., con riferimento alla contestazione giurisdizionale di un provvedimento di “decadenza dall’aggiudicazione” (formalmente qualificato come annullamento in autotutela) adottato dalla p.a. dopo l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, ma a seguito dell’inesecuzione degli obblighi derivanti dall’esecuzione anticipata del contratto : “in casi analoghi a quello di specie la Suprema Corte ha chiarito che in tema di affidamento di un pubblico servizio, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del "petitum" sostanziale. Ne consegue che la controversia vertente su un provvedimento di "decadenza dall'aggiudicazione" adottato dalla p.a. dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che quel provvedimento, non essendo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, può qualificarsi, alternativamente, come atto dichiarativo dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata, ovvero, in difetto di quest'ultima, come recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, rimanendo comunque espressione di un potere di natura privatistica (Cassazione civile sez. un. - 05/10/2018, n. 24411).

Ad analoghe conclusioni è pervenuto anche il giudice amministrativo di appello il quale ha stabilito che le controversie afferenti l'adempimento di contrattuale che insorgano nella fase di esecuzione anticipata del contratto appartengono all'a.g.a. (Consiglio di Stato sez. V, 02/08/2019, n. 5498).

È peraltro del tutto indifferente ai fini del radicarsi della giurisdizione il fatto che il comune … abbia qualificato l'atto impugnato come annullamento in via di autotutela giustificato da motivi di pubblico interesse; invero, dovendo determinarsi il plesso munito di potestas judicandi secondo il criterio del petitum sostanziale la qualificazione della fattispecie deve avvenire secondo criteri obiettivi che nel caso di specie portano a ritenere che l'atto in contestazione sia espressione non di potere pubblico ma di potere privatistico di recesso dalle trattative in ragione della ritenuta inidoneità della controparte ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto” (T.A.R. Toscana, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 1255)..."

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