E' possibile la modifica in diminuzione dell'ATI?
La modifica soggettiva ammessa è segnatamente quella “in diminuzione”, qui ventilata dalle appellanti, con l’effetto che “laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990 e all’art. 4 D.Lgs. n. 50 del 2016, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara” concedendo “un termine ragionevole e proporzionale al caso concretamente verificatosi, riprendendo all’esito l’ordinario procedimento di gara