Ai fini degli obblighi ex L. 68/99 occorre computare tutto il personale impiegato?

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Massima Sentenza

"...Osserva il Collegio che le dichiarazioni in materia di obblighi di assunzione dei disabili, rese dalla controinteressata nel proprio DGUE, non si appalesano contraddittorie, né false, stante la netta differenza concettuale esistente fra il numero di dipendenti impiegati nell’azienda ed il numero di dipendenti “computabili” ai fini degli obblighi ex lege n. 68 del 1999. L’aggettivo “computabili” – utilizzato dal concorrente per rendere la dichiarazione all’esame, in relazione all’applicazione dell’obbligo della riserva – si riferisce infatti alla metodologia di calcolo del numero dei dipendenti, per come fissata dal disposto dell’art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999, a mente del quale “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni”..."

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 26.04.2024, n. 617


Sussiste una netta differenza fra il numero di dipendenti impiegati nell’azienda ed il numero di dipendenti “computabili” ai fini degli obblighi ex lege n. 68 del 1999.

"...Con i primi due motivi di censura, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, la società ricorrente stigmatizza la contraddittorietà e la irregolarità delle dichiarazioni della ditta .., la quale ha dichiarato nella domanda di partecipazione di avere in totale n. 19 dipendenti, mentre nel D.G.U.E. ha siglato la previsione di essere esonerata all’osservanza della disciplina di cui alla legge n. 68/99, in quanto “occupa un numero di dipendenti computabili inferiore a quindici”.

2.2. Ad avviso della parte, in virtù del combinato disposto dell’art. 8 del disciplinare di gara e dell’art. 94, co. 5, del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in via automatica dalla gara, avendo dichiarato di non essere tenuta agli obblighi di legge in materia di assunzione dei disabili, pur avendo più di 15 dipendenti.

2.3. Inoltre, nella prospettazione attorea il contenuto mendace della dichiarazione resa dal legale rappresentante della controinteressata rappresenterebbe di per sé un autonomo motivo di esclusione dalla gara, secondo quanto espressamente dispone l’art. 98, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, concretando un’ipotesi di grave illecito professionale; la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere dalla gara la ditta Bavone per aver dichiarato il falso nel tentativo di aggiudicarsi la gara e, comunque, avrebbe dovuto attivare la doverosa valutazione di integrità ed affidabilità dell’operatore economico.

3. I motivi di doglianza, così compendiati, non meritano positivo apprezzamento.

3.1. Osserva il Collegio che le dichiarazioni in materia di obblighi di assunzione dei disabili, rese dalla controinteressata nel proprio DGUE, non si appalesano contraddittorie, né false, stante la netta differenza concettuale esistente fra il numero di dipendenti impiegati nell’azienda ed il numero di dipendenti “computabili” ai fini degli obblighi ex lege n. 68 del 1999.

3.2. L’aggettivo “computabili” – utilizzato dal concorrente per rendere la dichiarazione all’esame, in relazione all’applicazione dell’obbligo della riserva – si riferisce infatti alla metodologia di calcolo del numero dei dipendenti, per come fissata dal disposto dell’art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999, a mente del quale “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni”.

3.3. Dunque, l’asserita discrasia, sui cui parte ricorrente fonda i propri rilievi, non è tale, perché i criteri di calcolo del dato occupazionale, rilevanti ai fini di che trattasi, sono convenzionalmente stabiliti dalla legge stessa. 

3.4. A favore della correttezza della dichiarazione resa dalla ditta .., militano pure le evidenze processuali, ed in particolare sia la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dal consulente del lavoro della controinteressata, che attesta che il numero di dipendenti computabili allo scopo è inferiore alla soglia di legge (v. doc.1 – foliario 27.1.2024), sia la specifica attività di verifica espletata dalla P.A. dopo l’aggiudicazione, in esito alla quale la ditta Bavone è risultata “in regola” con la normativa sul lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999, come confermato dall’ARPAL di Lecce, con la “certificazione di ottemperanza”, pure depositata in atti (foliario 29.3.2024).

3.5. Da ciò deriva che, nella specie, non è predicabile la violazione degli obblighi di valutazione dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico ex artt. 95 e 98, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, non sussistendo in radice il presupposto della dichiarazione falsa o fuorviante del concorrente in gara..."

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