Sanzione AGCM - Deve essere comunicata alla stazione appaltante

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LA SANZIONE AGCM, INTERVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, DEVE ESSERE COMUNICATA ALLA STAZIONE APPALTANTE.

LA SANZIONE AGCM, INTERVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, DEVE ESSERE COMUNICATA ALLA STAZIONE APPALTANTE.

Tar Lazio Roma, Sez. III Quater, 13.09.2021, n. 9748

"...La stessa ha segnalato e contestato la mancata esclusione della ricorrente che non ha rappresentato alla stazione appaltante l’esistenza di un pregiudizio amministrativo consistente nella sanzione irrogata per pratiche anticoncorrenziali.

E’ necessario precisare.

Il bando per cui è causa risulta spedito per la pubblicazione in GUUE il 28 dicembre 2017.

Le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 12 del 23 aprile 2018.

La procedura si è conclusa in data 19 novembre 2020.

Risulta che in data 16.12.2019 l’AGCM ha proceduto a condannare la ricorrente unitamente ad altre aziende del settore, per intese anticoncorrenziali, avute nello svolgimento di numerose gare pubbliche svoltesi nel settore degli affidamenti dei servizi di vigilanza privata presso Amministrazioni della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna.

La sanzione pubblicata in data 16 dicembre 2019 sul sito AGCM ed è stata impugnata innanzi al Tar Lazio-Roma che ha respinto l’istanza cautelare e fissato l’udienza di discussione del merito.

Ritiene la ricorrente incidentale che, pur essendo la sanzione intervenuta dopo la presentazione dell’istanza di partecipazione, ma prima della definizione della gara, la sanzione doveva essere immediatamente partecipata alla stazione appaltante, a mente dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, stante la possibilità della stessa di escludere, in qualsiasi momento, il partecipante successivamente privo dei requisiti di partecipazione alla gara.

Risulta dagli atti che la ricorrente ha partecipato, alla stazione appaltante, una articolata e puntuale nota già in data 12 ottobre 2020, in cui ha partecipato alla stazione appaltante l’esistenza del pregiudizio segnalato dalla controinteressata.

La ricorrente ha quindi osservato l’obbligo, in capo ai partecipanti alle procedure d’appalto, di comunicare alla stazione appaltante, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti lo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stessa di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti (ex multis, Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3628).

La p.a., pertanto, pur consapevole della irrogata sanzione, non ha inteso escludere dalla gara la ricorrente...".

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