Illeciti professionali - Rilevanza temporale

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LE CONDOTTE COMPIUTE 12 ANNI PRIMA DALL'OPERATORE ECONOMICO NON INCIDONO SULLA VALUTAZIONE DI AFFIDABILITA' DEL CONCORRENTE

LE CONDOTTE COMPIUTE 12 ANNI PRIMA DALL'OPERATORE ECONOMICO NON INCIDONO SULLA VALUTAZIONE DI AFFIDABILITA' DEL CONCORRENTE

TAR Lazio Roma, Sez. II, 22.12.2021, n. 13361

"...Ciò detto, il Collegio ritiene che nel caso di specie all’Amministrazione fosse, in ogni caso, preclusa la valutazione autonoma dei fatti asseritamente costituenti il reato di cui all’articolo 321 c.p. ai fini della valutazione del giudizio di affidabilità dell’operatore economico in ragione del fatto che gli stessi risalivano a ben oltre i tre anni precedenti la procedura di gara essendo stati commessi nell’anno 2009.

14. In assenza di una sentenza che accertasse il reato in questione, il mero rinvio a giudizio intervenuto a distanza di dieci anni dalle condotte contestate quando il presunto reato si era già prescritto, non può consentire alla stazione appaltante di svolgere un giudizio autonomo di rilevanza delle suddette condotte.

15. Si rileva in punto di diritto che la più recente giurisprudenza si è orientata alla individuazione di un limite temporaleall’obbligo dichiarativo, ancorato alla postulata irrilevanza di illeciti commessi dopo il triennio anteriore all’adozione degli atti indittivi in virtù della diretta operatività di quanto disposto dall’ articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1605; Tar Lazio, sede di Roma, Sez. II-ter, sentenza n. 4917 dell’11 maggio 2020). La suddetta disciplina, circoscrivendo lo spatium temporis del divieto di contrarre vale, altresì, a determinare nel tempo la rilevanza giuridica dei fatti oggetto di illeciti penali accertati o presunti.

16. A ciò si aggiunga che il reato contestato, dall’esame della sentenza di proscioglimento, risulta essere stato sì commesso dal legale rappresentante della ricorrente ma quando questi ricopriva il ruolo di legale rappresentante di un diverso operatore economico e, quindi, evidentemente nell’esclusivo interesse di quest’ultimo e non della ricorrente. Non si può non tenere conto di questo aspetto dal momento che il giudizio di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata ad effettuare concerne l’operatore economico.

17. Dalle informazioni fornite in sede procedimentale, nonché a seguito della intervenuta sentenza di proscioglimento, è possibile, pertanto, evincere la buona fede della ricorrente che riteneva prescritto il reato contestato e, comunque, non rilevanti le condotte contestate ai fini della valutazione di affidabilità della società in ragione del decorso di 12 anni dalla loro commissione...".

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