OG2 - No cumulo alla rinfusa per i Consorzi

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IL PRINCIPIO DEL "CUMULO ALLA RINFUSA", APPLICABILE AI CONSORZI STABILI, NON PUO' ESSERE APPLICATO PER LE QUALIFICAZIONI PER LA CATEGORIA OG2, NELLE GARE RELATIVE A BENI CULTURALI, PER I QUA

IL PRINCIPIO DEL "CUMULO ALLA RINFUSA", APPLICABILE AI CONSORZI STABILI, NON PUO' ESSERE APPLICATO PER LE QUALIFICAZIONI PER LA CATEGORIA OG2, NELLE GARE RELATIVE A BENI CULTURALI, PER I QUALI VIGE LA DISPOSIZIONE DEROGATORIA DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016

TAR Campania Napoli, Sez. I, 11.01.2022, n. 175

"...Il Collegio ritiene di potere affrontare direttamente la prima censura del secondo ricorso per motivi aggiunti la quale costituisce, per l’evidente sua fondatezza, la ragione più liquida ai fini della soluzione della causa (argomento ex Adunanza plenaria n. 5 del 2015).

Secondo orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 4416 del 12 ottobre 2020, in linea con indirizzo ormai pacifico della giurisprudenza (TAR Parma, 27 maggio 2021, n. 139; Cons. giust. amm. Sicilia, 22 gennaio 2021, n. 49; Tar Palermo, sez. III, 26 maggio 2020, n. 1091; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403), il principio del “cumulo alla rinfusa” applicabile ai consorzi stabili, sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non può essere applicato per le qualificazioni, contrassegnate dalla categoria OG2, nelle gare relative a lavori su beni culturali, per i quali vige la chiara disposizione derogatoria, rispetto a quella generale che si ricava dal codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 146 d. lgs, n. 50 del 2016.

Il menzionato art. 146, al comma 2, stabilisce, infatti, testualmente che: “I lavori di cui al presente capo [ossia interventi sui beni culturali, ndr] sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”.

Il precedente comma 1 precisa, altresì, che: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.

Dall’esegesi delle due disposizioni appena illustrate, emerge con evidenza che un operatore economico il quale abbia eseguito lavori su un bene culturale può “spendere” – ai fini della qualificazione - il relativo requisito esclusivamente in proprio senza possibilità di prestarlo, nemmeno nell’ambito di consorzi stabili, agli associati né, eventualmente, assumere come propri i lavori di questi ultimi (cfr., anche, TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114)...".

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