Condanne penali – Presidente Collegio Sindacale

Commenti · 948 Visualizzazioni

LE VERIFICHE AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI SONO COMPIUTE EX COMMA 3 ANCHE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI “CON POTERI DI VIGILANZA” TRA I QUALI DEVE RITENERSI CHE RIENTRANO I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

TAR Lazio Roma, Sez. I Quater,07.03.2022, n. 2628

“…Le doglianze non sono condivisibili.

Osserva il Collegio che all’esito delle attività di verifica da parte della S.A., tramite consultazione del casellario giudiziale, è emersa la sentenza di condanna definitiva in capo al Presidente del Collegio sindacale della società ricorrente ed è pacifica l’omissione della dichiarazione della condanna penale in sede di domanda di partecipazione alla gara.

Ed invero, il bando – avviso della procedura in esame (art. 3) ha previsto espressamente per gli offerenti la dichiarazione, utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e succ.mod.

Va richiamato il principio avente valenza generale secondo cui sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei partecipanti alla gara e pertanto questi, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649). Né varrebbe obiettare la falsità dei presupposti (secondo motivo) della esclusione dalla gara comminata per il comportamento omissivo del Presidente del collegio sindacale nel non rendere partecipe la sussistenza di tale sentenza all’amministratore o al legale rappresentante, sussistendo comunque l’onere di adottare le dovute cautele per evitare dichiarazioni incomplete o non veritiere sui necessari requisiti di onorabilità e affidabilità morale o professionale, a nulla rilevando ai fini della esclusione dalla gara la buona fede o meno nella dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione e la estraneità alla attività di impresa del precedente penale del Presidente del collegio sindacale, attesa comunque la sussistenza del fatto della condanna (in mancanza di misure di self cleaning e di loro allegazione alla stazione appaltante entro il termine di presentazione delle offerte, nella specie, al 16/03/2021).

In ogni caso la stazione appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione del RUP, ha proceduto alla verifica dei requisiti in capo ai soggetti come prevista dall’art. 80 del codice dei contratti con il controllo delle iscrizioni presso il casellario giudiziale anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale.

Va rilevato che le verifiche ai sensi dell’art. 80, comma 1 del codice dei contratti pubblici sono compiute ex comma 3 anche nei confronti dei membri degli organi “con poteri di vigilanza” tra i quali deve ritenersi che rientrano i componenti del Collegio sindacale delle società partecipanti (cfr. anche Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).

Difatti gli art. 2403 (Doveri del collegio sindacale: “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto…..”) del cod. civ. e ss. riconoscono ai sindaci obblighi di vigilanza, e non di mero controllo, spettando a questi ultimi verificare il rispetto, da parte degli amministratori, della legge e dello statuto, nonché la corretta amministrazione della società e il suo concreto funzionamento. I poteri di controllo attribuiti al Collegio sindacale non si limitano al controllo di tipo contabile, il quale si aggiunge ad altre forme più penetranti di controllo e vigilanza che concernono l’intera attività della società di riferimento. I membri del Collegio sindacale, quindi, non si sottraggono all’obbligo del possesso dei requisiti di moralità previsti dall’ art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Lazio, Roma, 23 luglio 2019, n. 9832; id. sez. II, 23 luglio 2018, n. 8286).

Alla luce di ciò non può ritenersi sussistente il contrasto con l’art.57, punto 1 ultima parte della direttiva 2014/24/UE, come sostenuto dalla ricorrente, che prevede: “L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo”, rilevando il dovere di vigilanza del collegio sindacale e la qualificazione dello stesso di organo “con poteri di vigilanza” rientrante quindi nella predetta fattispecie…”

Commenti