Violazioni fiscali definitivamente accertate

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PER QUEL CHE CONCERNE IL CARATTERE DEFINITIVO DELL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA HA CHIARITO CHE ESSO, PUR DECORRENDO DALLA COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO, PUÒ COMUNQUE DIRSI INTEGRATO A FRONTE DELLA NOTIFICA DI UNA CARTELLA ESATTORIALE OGNIQUALV

TAR Lazio Roma, Sez. III, 08.03.2022, n. 4155

Il Collegio ritiene che le censure mosse con il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso introduttivo non siano suscettibili di accoglimento in quanto le due cartelle di pagamento menzionate nel provvedimento di esclusione sono state notificate alla parte ricorrente in corso di gara. Ciò, dunque, ha determinato la perdita del requisito generale di regolarità fiscale in capo a … – mandataria del costituendo RTI che aveva partecipato alla suddetta procedura ad evidenza pubblica – quanto meno nel periodo compreso tra la notifica di tali cartelle esattoriali (28 febbraio 2019) e l’accoglimento parziale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della richiesta di rateizzazione del debito tributario (30 luglio 2019).

5.5. Con riguardo al requisito della gravità delle violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, si evidenzia che il legislatore, nell’ambito dell’articolo 80, comma 4, c.c.p., ha ancorato lo stesso al quantum del debito tributario, individuando quale parametro di riferimento l’importo di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 7.5.2021, n. 681). Nel caso di specie tale requisito risulta integrato, in quanto l’importo del debito tributario recato da ciascuna delle due cartelle di pagamento in questione è superiore al parametro-soglia individuato dal legislatore.

5.6. Per quel che concerne, invece, il carattere definitivo dell’accertamento tributario, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che esso, pur decorrendo dalla comunicazione dell’avviso di accertamento, può comunque dirsi integrato a fronte della notifica di una cartella esattoriale ogniqualvolta il ricorrente non soddisfi l’onere di “dimostrare che, prima delle cartelle esattoriali, non gli siano stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti, alla stregua del principio (enunciato da C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2016, n. 1783 e citato pure dalla decisione della Sez. V n. 856/2018 […]) secondo cui l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 16/2012, conv. con l. n. 44/2012, contiene una definizione normativa di ‘definitività’ dell’accertamento, per la quale ‘costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; […] quest’ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale’” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18.12.2020, n. 8148). Nel caso di specie, dunque, risulta integrato anche il requisito della definitività dell’accertamento, in quanto parte ricorrente non ha avanzato alcuna contestazione in ordine alla validità della notifica delle suddette cartelle di pagamento – che non solo sono rimaste inoppugnate, ma il debito tributario in esse recato ha anche formato oggetto di una richiesta di rateizzazione parzialmente accolta dall’Agenzia delle Entrate –. Nella fattispecie in esame la definitività, inoltre, va apprezzata anche sotto un differente profilo, dato dal fatto che parte ricorrente non ha dimostrato, e ancor prima non ha allegato, che anteriormente alla notifica di tali cartelle esattoriali non gli fossero stati notificati gli avvisi di accertamento, ossia gli atti formali con cui l’amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all’adempimento di una specifica obbligazione fiscale.

5.7. Il Collegio, alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene che sotto il profilo appena esaminato il provvedimento di esclusione adottato da … risulti legittimo, posto che nei confronti di … sono state definitivamente accertate dall’amministrazione finanziaria gravi violazioni di obblighi di pagamento di imposte e tasse per importi superiori alla soglia di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. A fronte di tale definitivo accertamento – ulteriormente certificato dall’Agenzia delle Entrate all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da … ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, c.c.p. (cfr. doc. 10 della produzione di …) – la stazione appaltante non aveva altra possibilità che adottare il gravato provvedimento di esclusione nei confronti della società ricorrente, avendo essa perduto in corso di causa il requisito di ordine generale della regolarità fiscale. La legittimità dell’operato della stazione appaltante emerge dal fatto che, nel caso di specie e per le ragioni innanzi evidenziate, ad essa non residuava alcun margine di apprezzamento in ordine al contenuto delle cartelle esattoriali e della certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativa all’esposizione debitoria di … nei confronti dell’amministrazione finanziaria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.6.2012, n. 3663; Cons. Stato, Sez. V, 18.1.2011, n. 789). A riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “[…] le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria […]” (T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 7.5.2021, n. 681; in termini, Cons. Stato, Ad. Plen., 16.4.2012, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 17.5.2013, n. 2682). Pertanto, non risultano fondate le censure volte a contestare la legittimità del gravato provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il Collegio non ravvisa alcuna carenza di istruttoria, né difetto di motivazione, così come non ritiene che il provvedimento di esclusione adottato da … nei confronti della società ricorrente sia macroscopicamente contrario ai canoni della logicità, ragionevolezza e proporzionalità.

5.8. Ad avviso del Collegio risulta inconferente il rilievo opposto da parte ricorrente che, nell’articolazione delle proprie censure avverso il gravato provvedimento di esclusione, mira a valorizzare l’accoglimento parziale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della propria richiesta di rateizzazione del debito tributario in questione, nonché il possesso di un D.U.R.F. regolare. In proposito, di contro, si evidenzia che, ancorché la formulazione dell’art. 80, comma 4, c.c.p. vigente ratione temporis non prevedesse alcuna specifica disciplina in relazione alla ottemperanza degli obblighi tributari, la giurisprudenza amministrativa aveva plasticamente chiarito che “Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV, n. 1458/2009]. Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara [Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243]” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4.5.2012, n. 8). Nel caso di specie, la rateizzazione del debito tributario è intervenuta successivamente allo scadere del termine previsto dalla lex specialis per la presentazione delle offerte, con la conseguenza che anche sotto tale profilo l’operato di … si appalesa legittimo, risultando scevro dai vizi prospettati da parte ricorrente con i mezzi di gravame oggetto di valutazione.

5.9. Il Collegio, per tutte le ragioni sin qui esposte, ritiene infondati il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo e, quindi, legittimo il gravato provvedimento nella parte in cui l’esclusione di parte ricorrente viene motivata da … sulla scorta di una grave violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, definitivamente accertata dall’Agenzia delle Entrate. La stazione appaltante, invero, non poteva che constatare e far valere il mancato possesso continuativo del requisito di regolarità fiscale – in quanto … lo ha perso in corso di gara – posto che tale fattispecie integra gli estremi della causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016…”

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