Valutazione offerta - SAL non comprovano la corretta esecuzione lavori. Chiarimenti - no modifica lex specialis.

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I S.A.L. CON RELATIVI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE A COMPROVARE LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE “ANALOGHE ESPERIENZE LAVORATIVE". PER UNIVOCA GIURISPRUDENZA, EVENTUALI CHIARIMENTI RESI IN CORSO DI PROCEDURA NON POSSONO IN ALCUN MODO COMPORTARE SOSTANZIALI MODIFICHE ALLA LEX SPECIALIS, CHE È L’UNICO ATTO SUL QUALE SI INSTAURA IL CONFRONTO CONCORRENZIALE”

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 20.06.2022, n. 1002

"....Ciò posto, si osserva che il punto 4.1.1 del disciplinare di gara, nel quale veniva indicata la documentazione da presentare per dimostrare le “analoghe esperienze lavorative”, relativamente all’elemento di valutazione di cui si tratta (denominato “Qualitativo A.5”) imponeva che venisse prodotto “il Certificato di collaudo o l’attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente”, ai fini dell’attribuzione del correlativo punteggio (punti 5).

4.1. Trattandosi di mezzo di prova non concernente un requisito di partecipazione alla gara (per il quale v. l’art. 86, comma 5-bis, D. Lgs. 50/2016), ma afferente alla valutazione del merito tecnico dell’offerta, era rimesso al concorrente di scegliere se presentare il certificato di collaudo o altra certificazione o documentazione che potesse dirsi “equivalente”, purché valesse ad attestare, per l’appunto, il “buon esito di esecuzione” delle “analoghe esperienze lavorative”,ai fini dell’apprezzamento del criterio qualitativo prefissato per la valutazione dell’offerta tecnica.

4.2. Reputa il Collegio che in questa documentazione non possano essere ricompresi anche i S.A.L. prodotti in gara dalla ricorrente, in quanto trattasi di documenti aventi natura contabile, come tali inidonei ad attestare la corretta esecuzione (ovvero, come detto, il “buon esito di esecuzione”) della parte di lavori rendicontata

4.3. Ed invero, lo stato di avanzamento dei lavori è il documento, redatto dal direttore dei lavori, deputato a riassumere “tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora [...] ai fini del pagamento di una rata di acconto”, con funzione, quindi, di mera contabilizzazione della quantità di lavori eseguiti (cfr. art. 14 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.3.2018).

4.4. Al contrario, il certificato di collaudo rappresenta il giudizio che, sulla base dei risultati della verifica, l’organo di collaudo esprime sulla conformità dell’opera alle previsioni contrattuali e alle regole dell’arte; in sostanza, esso è un atto giuridico unilaterale che rappresenta un accertamento tecnico sulla corretta realizzazione dell’opera, al punto che soltanto a seguito della sua emissione la stazione appaltante è tenuta a procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore (cfr. artt. 102 e 103 D. Lgs. n. 50/2016).

4.5. In tal senso, in ordine alla funzione del collaudo, è stato condivisibilmente affermato che “il collaudo delle opere pubbliche [...] integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l’emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all’opera e contiene la liquidazione finale del corrispettivo spettante all’appaltatore, e dall’altro, l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione, che esprime sostanzialmente l’accettazione dell’opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione” (Cass. Civ., Sez. I, 26.1.2011, n. 1832).

4.6. Ne consegue che i S.A.L. con relativi certificati di pagamento, prodotti in gara dalla ricorrente, non possono essere considerati documentazione equivalente a comprovare la corretta esecuzione delle “analoghe esperienze lavorative”, ai fini della valorizzazione del punteggio per il criterio qualitativo che ne occupa.

5. Né, in contrario, può essere accampato il “chiarimento” – pure invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi – con cui la P.A. ha inizialmente ritenuto che, ai fini di che trattasi, fosse ammissibile la presentazione del S.A.L., giacché detto chiarimento non è idoneo a superare le inequivoche prescrizioni del bando di gara.

5.1. Infatti, per univoca giurisprudenza, eventuali chiarimenti resi in corso di procedura non possono in alcun modo comportare sostanziali modifiche alla lex specialis, che è l’unico atto sul quale si instaura il confronto concorrenziale.

5.2. A tal proposito, il Collegio condivide gli approdi giurisprudenziali del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, secondo cui “I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.”(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2015, n. 1993; Sez. V, 29 settembre 2015, n. 4441; Sez.. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154). Sicché i chiarimenti integrativi della lex specialis, nei sensi sopra detti, non possono essere ritenuti vincolanti per la commissione giudicatrice(cfr.Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6026; 17 gennaio 2018, n. 279)..."

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