Offerta Tecnica - Errore non riconoscibile Soccorso procedimentale - Inammissibilità

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L'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650, T.A.R. Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970, TAR Umbria, Perugia, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542). Nel caso di specie l’errore materiale non era riconoscibile e, pertanto, l’amministrazione non avrebbe potuto, comunque, procedere con il soccorso istruttorio

TAR Campania Napoli, Sez. I , 09.08.2022, n. 5349

"...La ricorrente evidenzia che non è risultata aggiudicataria perché non le sono stati attribuiti 2 punti con criterio tabellare previsti per il possesso della certificazione ambientale ISO 140001, come risulta dal verbale n. 11/2021.

La ricorrente ha, però, dichiarato il possesso di tale certificazione nella scheda tecnica prodotta in gara, allegando una relazione specifica sulla sostenibilità ambientale.

L’assunto è infondato.

3. Come già evidenziato in sede cautelare, il citato punteggio è attribuito solo qualora la società concorrente abbia documentato il possesso vigente, ovvero, alla data di presentazione delle offerte, della certificazione ambientale ISO 140001.

Nel caso di specie, la ricorrente, come precisa l’amministrazione, ha allegato un certificato UNI EN ISO 140001 con scadenza di validità alla data del 26/9/2020, ovvero in data anteriore anche alla stessa determina di indizione della procedura n. 370 del 11 dicembre 2021.

La ricorrente, nella memoria depositata in data 20 giugno 2020, ha specificato che il predetto certificato è stato depositato per errore, ma è “pacifico che .. possieda il certificato che avrebbe dovuto essere prodotto in gara, rilasciato nella medesima data ma con scadenza corretta”. Tanto emergerebbe da “una apposita relazione, contenente varie dichiarazioni che presuppongono il possesso e la validità del certificato stesso”.

Anche tale assunto è privo di fondamento, perché dalla predetta relazione non si fa mai menzione della scadenza specificata del certificato, ma si rinvia al predetto certificato depositato che, come visto, era scaduto. Peraltro anche nel corpo della predetta relazione è prodotto il certificato scaduto.

Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto un certificato scaduto, ciò ha chiaramente indotto l’amministrazione a non assegnare il relativo punteggio, non potendo la stessa desumere l’errore in cui era incorsa la ricorrente perché non manifesto né palese.

Non avrebbe potuto, quindi, la stazione appaltante procedere neanche con il soccorso istruttorio.

E' pacificamente riconosciuto da un consolidato giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V , 22 ottobre 2018, n. 6005); (…)” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661); e deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio in merito a “carenze strutturali” dell'offerta tecnica, giacché “(…) le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V , 13 febbraio 2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140).

Per giurisprudenza consolidata, inoltre, l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650, T.A.R. Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970, TAR Umbria, Perugia, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542).

Nel caso di specie, come detto, l’errore materiale non era riconoscibile e, pertanto, l’amministrazione non avrebbe potuto, comunque, procedere con il soccorso istruttorio..."

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