TAR Campania Napoli, Sez. III , 26.09.2022, n. 5925
"...come chiarito da un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale con riferimento alla causa di esclusione contemplata dall’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore all’art. 2359 c.c. (pacificamente non ricorrenti nella specie), il giudizio presuntivo necessario per la dimostrazione dell’esistenza di un “unico centro decisionale” di provenienza delle offerte deve rispettare i canoni tipici della prova logica (in termini di gravità, precisione e concordanza degli elementi utilizzati) e superare l’eventuale controprova logica, essendo consentito alle imprese delle quali si ipotizza il collegamento sostanziale dimostrare che il rapporto di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara. In sintesi, il motivo escludente previsto dalla citata disposizione normativa deve essere applicato con rigore ed equilibrio, così da scongiurare il rischio di incidere ingiustificatamente, oltre che sulla libertà di impresa delle concorrenti, sul canone di massima partecipazione alle gare pubbliche. Pertanto, in base alle regole di esperienza che possono dirsi sufficientemente attendibili sotto il profilo della ragionevolezza e della logica, esiste un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune (c.d. indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (c.d. indici oggettivi) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2022 n. 4625; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2016 n. 3057; TAR Campania Napoli, Sez. I, 30 settembre 2021 n. 6116; TAR Campania Salerno, Sez. I, 18 settembre 2020 n. 1181; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 5 maggio 2020 n. 950). Orbene, applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso di specie e alla luce degli indici presuntivi addotti dalla ricorrente, è da escludere che tra l’ATI aggiudicataria e la ... possa intercorrere un rapporto di collegamento sostanziale, e ciò per i seguenti dirimenti motivi: 1) il ... è estraneo alla presente procedura di gara, per cui non riveste alcuna portata indiziante la circostanza che condivida con la ... la stessa persona fisica incaricata dei poteri di amministrazione; 2) l’ATI aggiudicataria e la ... non hanno presentato alcuna SOA, trattandosi di appalto di servizi e non di lavori pubblici; 3) le polizze assicurative rispettivamente prodotte in gara dalle due predette concorrenti sono state rilasciate da due diverse compagnie assicurative a distanza di parecchi giorni (10 per l’esattezza) l’una dall’altra, il che rende altamente improbabile che siano riferibili ad un unico centro d’interessi; 4) ... non partecipa al ..., ha propri organi ammnistrativi e tecnici ed è soggetto giuridico distinto dalla ..., per quanto quest’ultima ne detenga la totalità delle quote sociali, con la conseguenza che le cointeressenze della ... con
la ... e la ... nell’ambito dello stesso ente consortile non possono, in mancanza di altri specifici elementi che diano conto di una totale immedesimazione tra le due società (nella specie non rinvenibili), automaticamente trasferirsi in capo alla ...; 5) ad ogni buon conto, è principio consolidato che nessuna forma di collegamento sostanziale possa individuarsi in relazione alla distinta ed autonoma partecipazione alla gara di alcune delle imprese partecipanti ad un consorzio, in assenza (come nella specie) di una contemporanea partecipazione alla selezione del consorzio medesimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2014 n. 2675; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2007 n. 1423; TAR Lazio Roma, Sez. II, 16 gennaio 2017 n. 725); 6) come correttamente eccepito dalla difesa dell’..., le forme di coordinamento previste dallo statuto del ... e le limitazioni alla partecipazione alle gare per le singole imprese consorziate contemplate dal regolamento, non sono finalizzate a creare un unico centro di interessi in capo a tutte le consorziate, ma semplicemente sono dirette ad evitare che possano verificarsi forme di conflitto di interessi fra ente consortile e consorziate, ferma restando l’autonomia imprenditoriale di queste ultime..."