Cons. St., Sez. III, 12.12.2022, n. 10840
"...Occorre in proposito preliminarmente richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in tema di distinzione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione dell’appalto.
E’ stato in proposito affermato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 7-3-2022, n. 1617) che i secondi costituiscono “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (Cons. Stato, V, 18-12-2017, n. 5929; V, 17-7-2018, n. 4390; V, 24-5-2017, n. 2433; V, 8-3-2017, n. 1094), ossia i “mezzi (strumenti, beni e attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. Stato, V, 18-12-2020, n. 8159), in tal modo distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83 del d.lgs. n. 50/2016).
Mentre il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente fin dal momento di presentazione dell’offerta, i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 30-9-2020, n. 5740; 12-2-2020, n. 1071), ma ben possono essere essi considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (cfr. Cons. Stato, V, 3-4-2019, n. 2190), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, 25-3-2020, n. 2090).
La giurisprudenza ha, poi, chiarito che la concreta regolamentazione dei requisiti di esecuzione deve essere rinvenuta nella lex specialis.
Pertanto, ove richiesti quali elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione dalla stessa o la mancata assegnazione del punteggio premiale; se, invece, richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.
Quanto ai contenuti della lex specialis di gara, è stata, poi, ritenuta (cfr. Cons. Stato, V, 7-3-2022, n. 1617) l’applicabilità del principio giurisprudenziale – posto a salvaguardia dell’attendibilità delle offerte e della serietà della competizione, nonché dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa – secondo il quale, in caso di incertezza interpretativa, va preferita un’interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, V, 25-3-2020, n. 2090; V, 23-8-2019, n. 5806) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà e modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura (cfr. Cons. Stato, V, n. 8159/2020 e n. 2090/2020)..."