ANAC - Violazione termine conclusione procedimento sanzionatorio (180 giorni)

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L’ESERCIZIO DI UNA POTESTÀ SANZIONATORIA, DI QUALSIVOGLIA NATURA, NON PUÒ RESTARE ESPOSTA SINE DIE ALL’INERZIA DELL’AUTORITÀ PREPOSTA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, CIÒ OSTANDO AD ELEMENTARI ESIGENZE DI SICUREZZA GIURIDICA E DI PREVEDIBILITÀ IN TEMPI RAGIONEVOLI DELLE CONSEGUENZE DEI COMPORTAMENTI

TAR Lazio Roma, Sez. I, 30.03.2022, n. 3594

Rileva il Collegio, in linea con quanto già sinteticamente ritenuto in sede cautelare, che sia ravvisabile la lamentata violazione procedimentale, rappresentata dalla violazione del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento. Giova osservare che il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al d.lgs.18 aprile 2016 n.50 – approvato con delibera del consiglio dell’autorità n. 920 del 16 ottobre 2019, prevede, all’articolo 13 comma 1 lett. b) ed in via generale, il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito. Lo stesso Regolamento prevede altresì, all’articolo 16, comma 3, che “I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di …….pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio” con la precisazione che “Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio”.

Inoltre, il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – approvato con delibera dell’Autorità n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (Delibera n. 721/2020) – all’art.17 comma 1 dispone che il dirigente, entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento. Coerentemente, nella comunicazione di avvio del procedimento prot.n. 0046472 del 22/06/2020 è riportato che “il presente procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione, quale attestata dalla ricevuta, salvo eventuali sospensioni di cui all’art. 16 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Nel caso de quo, il procedimento è stato avviato il 22 giugno 2020 ed il termine per la conclusione è stato sospeso con nota Anac del 4.09.2020 prot.n. 65260, in ragione della richiesta di audizione da parte della ricorrente e con nota ANAC prot. 87168 del 17.11.2020, su richiesta dell’operatore, in attesa della definizione del riferito giudizio di appello sull’esclusione dinanzi al Consiglio di Stato. La sospensione conseguente alla richiesta di audizione, ai sensi dell’art 16 comma 1 e 2 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio, “non può eccedere i 45 giorni”, mentre la sospensione disposta su richiesta dell’operatore in attesa della definizione del giudizio di appello al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 16, comma 3, del medesimo Regolamento, è durata 86 giorni, ossia dal 17 novembre 2020 (nota ANAC prot. 87168 del 17/11/2020) all’ 11 febbraio 2021 (comunicazione della GESAC assunta al protocollo ANAC n. 12353 dell’11 febbraio 2021 – cfr. nota ANAC prot. 13223 del 15.2.2021).

Ebbene, aggiungendo al termine di 180 giorni, i 45 giorni del periodo di sospensione conseguente alla richiesta di audizione e gli 86 giorni del periodo di sospensione in attesa della definizione del giudizio di appello al Consiglio di Stato, il procedimento doveva durare al massimo 311 giorni e, quindi concludersi il 29 aprile 2021; per converso, la delibera n. 342 del 27 aprile 2021 è stata comunicata il 30 aprile 2021, e pertanto oltre il termine per la conclusione del procedimento, nel quale deve rientrare anche il periodo necessario alla comunicazione del provvedimento all’interessato.

Il Collegio reputa di non poter condividere gli assunti difensivi di parte resistente, laddove si deduce che la sospensione sarebbe cessata non l’11 febbraio 2021 – data in cui la Stazione Appaltante ha comunicato l’esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato – ma il 15 febbraio 2021 – data in cui il Dirigente ha riattivato il procedimento.

Ed invero, seguendo tale tesi, si rimetterebbe alla discrezionalità del Dirigente medesimo la possibilità di allungare sine die il procedimento, consentendogli, in ipotesi, anche di attendere oltremodo nell’assumere la decisione, così di fatto neutralizzando la perentorietà del termine di chiusura del procedimento, perentorietà che, in quanto collegata alla adozione di una eventuale sanzione, è ispirata a superiori e poziori ragioni di interesse pubblico.

Laddove l’articolo 16 sopramenzionato (comma 3 lettera b) prevede quale ipotesi in cui possono essere sospesi i termini del procedimento la “pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio” e precisa che “Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio”, vuole significare, per un verso, che la valutazione dei presupposti “per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio” da parte del dirigente coincide con la formazione del giudicato che definisce il giudizio “avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio” la cui pendenza aveva determinato la sospensione del procedimento, per altro verso, che tale valutazione si deve necessariamente collocare nell’arco temporale previsto per la chiusura del procedimento sanzionatorio. Detto altrimenti, dal sistema si evince che la sospensione per pendenza di un giudizio deve durare sino alla conoscenza della formazione del giudicato e non già sino al momento (ad libitum prorogabile) in cui il dirigente decide se vi sono i presupposti o meno per riattivare il procedimento...

...Vale ricordare il solido assunto giurisprudenziale secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695)”. È evidente, quindi, che il procedimento, a seguito della sospensione disposta in data 17 novembre 2020, è ripreso in data 11 febbraio 2021, ossia quando la ... ha comunicato la formazione del giudicato con cui è stato deciso l’appello innanzi al Consiglio di Stato, con la conseguenza che il procedimento doveva concludersi il 29 aprile 2021 e non il 30 aprile 2021, come invece è avvenuto...".

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