TAR Veneto, Sez. III, 24.05.2022, n. 782
"...Passando al profilo centrale della vicenda, giova ricordare, in linea generale, che secondo un consolidato orientamento, la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di cui l’Amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; id., 1 giugno 2021, n. 4209); detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta, pertanto, “non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269). Più in particolare, è stato precisato che “ciò che rileva nell'apprezzamento giudiziale sulla verifica di anomalia dell'offerta è se la valutazione sintetico-globale eseguita dalla stazione appaltante sia o no affetta da vizi di macroscopica inattendibilità, irragionevolezza od erroneità” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2022, n. 2079, che richiama sez. V 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050; 26 novembre 2018, n. 6689; 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; id., sez. III, 14 maggio 2021, n. 3817; 18 gennaio 2021, n. 544; 14 ottobre 2020, n. 6209; 18 settembre 2018, n. 5444). E’ stato, altresì, precisato che “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è volto ad accertare l’attendibilità e la serietà e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte (cfr .Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; id. V, 5 marzo 2019, n. 1538): la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci ed in una
Ebbene, nel caso in esame, sotto un primo rilevante aspetto, nella valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante, relativamente al costo della manodopera –dovendosi ricordare che l’appalto in questione è ad alta intensità di manodopera-, non sono rinvenibili profili di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di palese travisamento dei fatti, risolvendosi le doglianze di parte ricorrente in contestazione delle valutazioni di merito, espressione di discrezionalità tecniche, formulate dall’Amministrazione...".