Illeciti professionali - Soggetti di cui all'art. 80, comma 3 - Esclusione opera anche ove l'illecito sia stato commesso da tali soggetti per diverso operatore economico.

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L’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti - che individua, per le fattispecie dei commi 1 e 2, i soggetti rispetto ai quali va effettuata la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione con riferimento all’operatore economico persona giuridica - si applica, ad avviso del Collegio, anche alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) e c-ter). Il fatto che il signor -OMISSIS- operasse per conto di un diverso operatore economico – fermo restando che una parte dell’attività è stata svolta quale impresa individuale – e che la società ricorrente abbia una distinta personalità giuridica, in quanto società di capitali, è irrilevante quanto all’applicazione dei motivi di esclusione in argomento, pena la possibilità di elusione semplicemente attraverso l’assunzione di ruoli gestori in società di capitali sempre diverse. Il diritto dell’Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tramite i propri rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ultimi può quindi costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità professionale di un’impresa

TRGA Trentino Alto Adige Trento, Sez. I, 20.09.2022, n. 159

"...8. Venendo pertanto alla disamina nel merito del ricorso in epigrafe, esso risulta infondato.

Il primo motivo di ricorso non ha pregio. Sotto un preliminare profilo, le cause di esclusione in argomento si applicano nel caso di specie in forza del rinvio all’articolo 80 del Codice dei Contratti espresso dagli atti di gara (doc. 11, 28, 29 e 30 della resistente), e ciò consente di superare la deduzione della ricorrente relativa alla natura di contratti esclusi degli affidamenti in considerazione ex art. 17 del Codice.

9. Ciò detto, vale evidenziare che l’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti - che individua, per le fattispecie dei commi 1 e 2, i soggetti rispetto ai quali va effettuata la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione con riferimento all’operatore economico persona giuridica - si applica, ad avviso del Collegio, anche alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) e c-ter), in adesione alla consolidata giurisprudenza condivisa da questo Tribunale e come confermato anche dalle linee guida Anac n. 6 del 2016 e s.m.. (ex multis da ultimo T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 13 gennaio 2022, n. 368; Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3507 e parere di Cons. Stato, Commissione speciale, 23 ottobre 2018, n. 2616). Al contrario di quanto affermato nel ricorso e come comprovato dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente (-OMISSIS-) e rilevato dalla resistente, il signor -OMISSIS- non è solo socio ma anche amministratore e legale rappresentante della società (con altra amministratrice), e pertanto rientra puntualmente nel novero dei soggetti previsti dal citato comma 3. Il fatto che il signor -OMISSIS- operasse per conto di un diverso operatore economico – fermo restando che una parte dell’attività è stata svolta quale impresa individuale – e che la società ricorrente abbia una distinta personalità giuridica, in quanto società di capitali, è irrilevante quanto all’applicazione dei motivi di esclusione in argomento, pena la possibilità di elusione semplicemente attraverso l’assunzione di ruoli gestori in società di capitali sempre diverse (cfr. Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano 28 giugno 2021, n. 1581) o la creazione di nuove persone giuridiche. In tal senso si è espressa anche la Corte di giustizia dell’Unione europea 20 dicembre 2017 nella causa C-178/16: “il diritto dell’Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tramite i propri rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ultimi può quindi costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità professionale di un’impresa” (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649). La richiamata giurisprudenza, ad avviso di questo Giudice, si attaglia pertanto anche al caso di specie, in cui non viene in considerazione tanto l’integrità del concorrente sotto il profilo della moralità professionale, allo stato del giudizio penale, quanto la sua affidabilità intesa come reale capacità tecnico - professionale nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento..."

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