TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 10.10.2022, n. 2218
"...Così operando la stazione appaltante ha palesemente violato le prescrizioni dettate dal bando di gara e, in particolare, la formula prevista per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche: ha invero preso in considerazione un dato, quello del numero di visite annualmente prevedibili, che non è contemplato nella formula dell’art. 4, e non ha attribuito un punteggio distinto per “compenso annuale” e per “costo visita medica”.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il bando e più in generale la lex specialis di una procedura di gara devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180).
Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).
Pertanto, la stazione appaltante - una volta avvedutasi della illogicità della disposizione di cui all’art. 4 del bando, poiché prende in considerazione unicamente il costo unitario delle visite e non il numero di visite mediche all’anno e conduce all’esito di aggiudicare la procedura al concorrente che ha presentato un’offerta maggiormente onerosa - non poteva discostarsi dalla formula indicata nel bando, se non intervenendo, previamente, in autotutela sui propri atti..."