Violazioni fiscali non definitivamente accertate - Motivazione - il solo importo elevato non giustifica esclusione

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Nel caso di specie, trattandosi di violazioni tributarie non definitivamente accertate, viene in rilievo una causa di esclusione facoltativa che si dipana anche sul provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, a sua volta avente carattere, come detto, ampiamente discrezionale. Ne consegue, come accennato, che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguatamente esporre le ragioni che l’hanno indotta a revocare l’aggiudicazione in favore della ricorrente, non potendo semplicemente limitarsi ad evidenziare la sussistenza di un debito tributario, peraltro, come visto, non definitivamente accertato. La circostanza che il debito tributario sia di importo elevato, se può costituire un elemento valutabile ai fini dell’interruzione del rapporto di fiducia tra ricorrente e p.a., non può, d’altro canto, rappresentare l’unico elemento sul quale si fonda la valutazione dell’amministrazione

TAR Campania Napoli, Sez. I, 14.11.2022, n. 7026

"...Sul punto, l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina il mancato pagamento del debito tributario come una causa di esclusione automatica o facoltativa a seconda della definitività dell’accertamento. In particolare, il legislatore disciplina una causa di esclusione obbligatoria nella prima parte della norma, ove precisa che: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”. È prevista, invece, nella seconda parte della norma, la seguente causa di esclusione facoltativa: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché’ l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

È noto che il legislatore ha distinto le violazioni tributarie non definitivamente accertate da quelle definitivamente accertate al fine di evitare di ricollegare un automatismo espulsivo in presenza di qualunque violazione tributaria, anche non oggetto di un pieno e definitivo accertamento giurisdizionale o comunque, qualora l’atto amministrativo non sia più soggetto a impugnazione.

Nel fare ciò ha lasciato alla p.a. il potere di valutare in concreto se la violazione tributaria sia tale da realizzare un’interruzione del rapporto di fiducia che lega aggiudicatario e stazione appaltante. Potere di valutazione e di scelta che deve necessariamente essere esercitato coinvolgendo il diretto interessato e dando conto, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a optare per una determinata scelta...

...Nel caso di specie, trattandosi di violazioni tributarie non definitivamente accertate, viene in rilievo una causa di esclusione facoltativa che si dipana anche sul provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, a sua volta avente carattere, come detto, ampiamente discrezionale.

Ne consegue, come accennato, che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguatamente esporre le ragioni che l’hanno indotta a revocare l’aggiudicazione in favore della ricorrente, non potendo semplicemente limitarsi ad evidenziare la sussistenza di un debito tributario, peraltro, come visto, non definitivamente accertato.

La circostanza che il debito tributario sia di importo elevato, se può costituire un elemento valutabile ai fini dell’interruzione del rapporto di fiducia tra ricorrente e p.a., non può, d’altro canto, rappresentare l’unico elemento sul quale si fonda la valutazione dell’amministrazione, perché altrimenti si realizzerebbe un sostanziale automatismo espulsivo, in presenza di una causa facoltativa di esclusione, non consentito dalla legge.

L’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare su tali aspetti, mentre ha direttamente disposto la revoca dell’aggiudicazione senza adeguatamente esporre le ragioni che hanno imposto tale soluzione.

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