Accesso agli atti relativi alla fase esecutiva.

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Con specifico riferimento all’accesso agli atti relativi alla fase esecutiva del contratto, è stato reiteratamente rilevato dai giudici amministrativi che l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova piena esplicazione, non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell'atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la natura delle posizioni soggettive che scaturiscono dal perfezionamento della fattispecie negoziale viene declinata secondo schemi privatistici nell'ambito del diverso binomio che contrappone diritti ad obblighi contrattuali, non potendo comunque essere negata, anche in siffatta evenienza, la strumentalità degli atti adottati dall'Amministrazione - indipendentemente dalla relativa forma utilizzata - alle indefettibili finalità di interesse pubblico che ontologicamente connotano le sue prerogative istituzionali

TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 22.12.2022, ord. n. 6635

"...Deve, ancora, essere ricordata la differenza esistente tra una richiesta di accesso formulata ai sensi dell’art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 e quella avanzata, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in merito al limite di “stretta indispensabilità” della documentazione oggetto di ostensione, rinvenibile nell’accesso agli atti in materia di appalti e non anche in quello disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo dove vige il criterio della “mera strumentalità della documentazione richiesta alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti” (in tal senso, ex multis: Tar Lazio n. 9878/2021).

Con specifico riferimento all’accesso agli atti relativi alla fase esecutiva del contratto, è stato reiteratamente rilevato dai giudici amministrativi che l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova piena esplicazione, non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell'atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la natura delle posizioni soggettive che scaturiscono dal perfezionamento della fattispecie negoziale viene declinata secondo schemi privatistici nell'ambito del diverso binomio che contrappone diritti ad obblighi contrattuali, non potendo comunque essere negata, anche in siffatta evenienza, la strumentalità degli atti adottati dall'Amministrazione - indipendentemente dalla relativa forma utilizzata - alle indefettibili finalità di interesse pubblico che ontologicamente connotano le sue prerogative istituzionali (T.A.R. Potenza n. 851/2021; T.A.R. Ancona n. 58/2022.

In particolare, il Consiglio d Stato ha avuto modo di evidenziare che: “Se esiste l'interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore deve rispecchiare l'esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara, sono interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione, ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela; ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benchè minimo elemento di concretezza”(cfr. C. di St. n. 3842/2021).

Nello stesso senso, l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha rilevato che sussiste “una rilevanza pubblicistica (anche) della fase di esecuzione del contratto, dovuta alla compresenza di fondamentali interessi pubblici (…)”; ciò in quanto l’attuazione in concreto dell’offerta risultata migliore, all’esito della gara, e l’adempimento delle connesse prestazioni dell’appaltatore o del concessionario devono “essere lo specchio fedele di quanto risultato all’esito di un corretto confronto in sede di gara, perché altrimenti sarebbe facile aggirare in sede di esecuzione proprio le regole del buon andamento, della trasparenza e, non da ultimo, della concorrenza, formalmente seguite nella fase pubblicistica anteriore e prodromica all’aggiudicazione”.

4. Orbene, calando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, si ravvisano i presupposti legalmente richiesti, stante l'evidenza della situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente nei termini di un concreto ad attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione a taluni dei documenti richiesti..."

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