TAR Puglia Bari, Sez. I, 31.03.2023, n. 588
L'amministrazione può formulare un giudizio ex ante sull'utilità della documentazione? TAR Lazio Roma, Sez. V. 15.02.2023, n. 1872
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Sotto altro profilo, occorre rilevare che questa sezione si è già espressa con riferimento al rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale con la sentenza 16 dicembre 2021, n. 1896 (non appellata, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità e ai cui rilievi integralmente rinvia) e ancora, con la più recente sentenza 23.12.2022, n. 1803, affermando in particolare:
- che "il diniego opposto dalla controinteressata - ovvero una mera valutazione di parte - non è idoneo di per sé solo a paralizzare l'accesso -neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici-commerciali - se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione (in termini, v. Tar Lazio, Roma Sez. III ter, n. 3579/2020)";
- che, "pur nella discrezionalità concessa all'Amministrazione, nel valutare la effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale, questa non potrebbe, comunque, discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98 D.lgs. n.30/2005, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (Cons. Stato Sez. V, n. 64/2020)" (cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 marzo 2022, n. 378).
In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 gennaio 2022, n. 145). Del resto, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363);
- che, "salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d'accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità. Il segreto tecnico-commerciale, infatti, trova tutela in fonti di rango primario (art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nonché artt. 98 ss. Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 30/2005), mentre il diritto di accesso c.d. "difensivo" trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria (art.22 ss. L. n.241/90) direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost)"..."