TAR Lazio Roma, Sez. II, 12,04.2023, n. 6308
"...A ciò si aggiunga come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la mera omissione dichiarativa di circostanze astrattamente rilevanti non integri dichiarazione mendace e non legittimi di per sé all’esclusione della concorrente, avendo il Consiglio di Stato chiarito come - risultando implicate “valutazioni di carattere giuridico, opinabili tanto per (la stazione appaltante) quanto per l’operatore economico” - debba negarsi qualsivoglia ipotesi di falsità della dichiarazione con cui quest’ultimo abbia affermato di non aver commesso “gravi” violazioni in materia, come pure debba escludersi ogni idoneità automaticamente ostativa delle mere omissioni dichiarative, essendo al contrario ferma “la necessità in ogni caso di una valutazione in concreto sull’informazione omessa”, dovendo piuttosto tale elemento essere apprezzato nel contesto della complessiva valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo (Adunanza Plenaria n. 16/2020, nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n. 632 del 20 gennaio 2021).
Il giudizio di affidabilità del concorrente è, dunque, riservato alla stazione appaltante anche nella fattispecie di cui alle lettere c) e c-bis) dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e non rileva, ai fini della relativa verifica che le informazioni dovute siano state omesse in sede di gara, “tanto è vero che si tratta di omissione suscettibile di soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, V, n. 7922/19)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 marzo 2021, n. 2350/2022)..."