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La commissione di gara può correggere l'errore materiale contenuto nell'offerta? TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 27.07.2022, n. 10678
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Massima sentenza Le esigenze di segretezza delle offerte economiche e della necessaria separazione fra la valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica – nel senso che la prima deve necessariamente anticipare la seconda, con divieto di commistione fra le offerte – sono certamente condivisibili e note al Collegio; tuttavia nel caso di specie le offerte economiche sono conosciute ed il Consiglio di Stato, nella sentenza più volte citata, ha imposto la rinnovazione della procedura dal momento di esame della campionatura e non invece una integrale rinnovazione della gara con presentazione ex novo alla stazione appaltante di offerte segrete.
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La commissione di gara può correggere l'errore materiale contenuto nell'offerta? TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 27.07.2022, n. 10678
La riconvocazione della commissione di gara per il riesame dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, pur dopo l’apertura delle offerte economiche, costituisce evenienza del tutto fisiologica e anzi dovuta in applicazione del disposto di cui all’art. 77 co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale, nell’ipotesi di rinnovo delle operazioni di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione
Il giudice amministrativo d’appello conclude quindi per il rinnovo della procedura con riguardo al “segmento” rappresentato dalla valutazione della campionatura secondo il disciplinare, ma non formula alcun giudizio circa la necessità o quanto meno l’opportunità della nomina di una nuova commissione. Al contrario nella sentenza sono respinte le censure circa la nomina e la scelta dei commissari (si veda in particolare il paragrafo 9.2 della sentenza, dove sono esplicitamente escluse cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di inesperienza professionale dei commissari stessi). Neppure potrebbe sostenersi che la nomina di una nuova commissione sarebbe necessaria a fronte dell’avvenuta apertura delle buste – ancorché digitali - delle offerte economiche e quindi della conoscenza di queste ultime da parte dei commissari. Infatti, quand’anche fossero scelti nuovi commissari per l’effettuazione di una nuova valutazione tecnica, a partire dall’esame dei campioni come richiesto dal Consiglio di Stato, anche i nuovi commissari sarebbero in ogni caso a conoscenza del prezzo offerto in gara dai concorrenti. Le esigenze di segretezza delle offerte economiche e della necessaria separazione fra la valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica – nel senso che la prima deve necessariamente anticipare la seconda, con divieto di commistione fra le offerte – sono certamente condivisibili e note al Collegio; tuttavia nel caso di specie le offerte economiche sono conosciute ed il Consiglio di Stato, nella sentenza più volte citata, ha imposto la rinnovazione della procedura dal momento di esame della campionatura e non invece una integrale rinnovazione della gara con presentazione ex novo alla stazione appaltante di offerte segrete. Sotto tale punto di vista non si comprende perché la nomina di una nuova commissione – peraltro avente comunque piena conoscenza dei pregressi atti di gara – dovrebbe garantire di per sé il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione che devono guidare la stazione appaltante nello svolgimento del procedimento di appalto. L’avvenuto rispetto della – peraltro assolutamente chiara – formulazione del comma 11 dell’art. 77 obbedisce ad esigenze di non aggravamento del procedimento – nel rispetto della previsione generale dell’art. 1 comma 2 della legge n. 241/1990 – oltre che di semplificazione e di speditezza dell’azione amministrativa in materia di contratti pubblici (cfr. l’art. 30 comma 1 del codice sui principi di economicità, efficacia e tempestività in tema di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; principi peraltro ribaditi dal recente D.Lgs. n. 36/2023, si veda in particolare l’art. 1 di quest’ultimo). Anche la giurisprudenza è orientata nel senso suindicato; cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6826/2022, per la quale: «la riconvocazione della commissione di gara per il riesame dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, pur dopo l’apertura delle offerte economiche, costituisce evenienza del tutto fisiologica e anzi dovuta in applicazione del disposto di cui all’art. 77 co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale, nell’ipotesi di rinnovo delle operazioni di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione». Ne consegue il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 77 comma 11, non apparendo la norma in questione irragionevole o lesiva di valori costituzionali.