Nuovo Codice Contratti pubblici - Le modalità di affidamento degli appalti sottosoglia.

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Riferimenti normativi: Art. 50 del D.Lgs. 36/2023 Le modalità di affidamento degli appalti di lavori sottosoglia e senza interesse transfrontaliero L’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria, descrivendo nel dettaglio i procedimenti da utilizzare ed i relativi presupposti applicativi in base all’importo del contratto.

LAVORI:
1) Affidamento diretto ove l’importo dell’appalto sia inferiore ad €.150.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (Art. 50, comma 1, lett. a);
2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ove l’importo sia pari o superiore ad €. 150.000 ma inferiore ad €.1.000.000, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Art. 50, comma 1, lett. c);
3) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ove l’importo sia pari o superiore ad €. 1.000.000 ma inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro. (Art. 50, comma 1, lett. d).

Le modalità di affidamento degli appalti di servizi e forniture sottosoglia e senza interesse transfrontaliero

Per i servizi e le forniture è previsto

Diversamente, per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione:
1) affidamento diretto: ove l’importo dell’appalto sia inferiore ad €. 140.000 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (Art. 50, comma 1, lett. b);
2) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ove l’importo dell’appalto sia pari o superiore ad €. 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Art. 50, comma 1, lett. e).

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