APPALTI - ART. 80, C. 5, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016 - ART. 57, C. 4 DIRETTIVA 2014/24 - GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - NOZIONE E RATIO - OBBLIGHI INFORMATIVI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CONDOTTE CONTRARIE AD OBBLIGHI DI CARATTERE CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO, IDONEE A RENDERE DUBBIA L’INTEGRITÀ O L’AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE
TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. 1, 29 APRILE 2021, N. 1069
L’art. 80, comma 5 lett. c), trova diretta corrispondenza nell’art. 57, comma 4 lett. c), della direttiva 2014/24, che consente alle stazioni appaltanti di escludere i partecipanti che abbiano commesso “gravi illeciti professionali”, riconoscendo così un ampio potere valutativo alle amministrazioni aggiudicatrici. vale evidenziare che la corte di giustizia dell’unione europea (sentenza n. 470, del 18 dicembre 2014) ha puntualizzato che la nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale” attiene a “... qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operato”. la ratio dell’art. 80, comma 5 lett. c), cit. risiede quindi nell'esigenza di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente, requisito che si ritiene effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti (consiglio di stato, sez. v, 11 aprile 2016, n. 1412). la norma tende a consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico, tanto che sono posti a carico di quest’ultimo i c.d. obblighi informativi: l’operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti. l’ampiezza della formulazione conduce a ricomprendere nella nozione di “grave illecito professionale” - ferma restando la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante - ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr. consiglio di stato, sez. v, 24 gennaio 2019, n. 591; consiglio di stato, sez. iii, n. 4192/17 e id. n. 7231/2018). non recando la norma una tassativa elencazione di ipotesi di grave errore professionale, la stazione appaltante può addivenire all’esclusione dell’operatore economico, al di fuori di ogni tipizzazione normativa, ogni qual volta evidenzi la riferibilità all’operatore di situazioni contrarie ad un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo, ritenute tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente.