Nuovo Codice Contratti pubblici - Indagini di mercato e elenchi operatori economici.

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Riferimenti normativi: Art. 50, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 - All.II.1 Indagini di mercato. L’Art. 50, comma 2, del D.Ls. 36/2023 dispone che le modalità di gestione degli elenchi e delle indagini di mercato sono disciplinate dall’All.II.1., il quale verrà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispondente Regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

In particolare, l’art. 2 dell’All.II.1 specifica che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, senza che integri negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

INDAGINI DI MERCATO:

L’indagine è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

In particolare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità  professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo
ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, criteri che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Ad ogni modo, la stazione appaltante deve garantire l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Elenchi operatori economici

L’art. 3 dell’All.II.1. specifica che, in alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti.

In particolare, gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, ove deve essere rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle future procedure.

Il suddetto avviso deve indicare:
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
A tal fine, l’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero  a singole categorie;
- nel caso di lavori, l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Inoltre, la stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione (silenzio assenso).

Infine, si chiarisce che la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza
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