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Massima Sentenza "...La verifica dei requisiti di partecipazione è dunque una mera condizione di efficacia dell’aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla ‘fase integrativa dell’efficacia’ di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta...il termine per l’impugnazione dell'aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia quindi a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) d.lgs. 50/2016, e non dal momento successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario..."
"...La verifica dei requisiti di partecipazione è dunque una mera condizione di efficacia dell’aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla ‘fase integrativa dell’efficacia’ di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta”; la immediata lesività del predetto atto discende dal fatto che “L’aggiudicazione come sopra definita […] da un lato fa sorgere in capo all’aggiudicatario un’aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto ex lege subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, dall’altro produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della Stazione Appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del ‘bene della vita’ rappresentato dall'aggiudicazione della gara” (Consiglio di Stato, Sez. V 15 marzo 2019, n. 1710);
b) “il termine per l’impugnazione dell'aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia quindi a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) d.lgs. 50/2016, e non dal momento successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario
15.5. Il primo Giudice, non ha affatto errato poiché:
a) ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 e ribaditi dalla successiva giurisprudenza, in base ai quali il termine per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione decorre della piena conoscenza degli atti di gara con la conseguenza che, qualora i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza di documenti non immediatamente disponibili, il concorrente possa beneficiare della dilazione temporale del termine di impugnazione connessa alla proposizione dell’istanza di accesso; il concorrente è tuttavia onerato della proposizione dell’istanza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
b) alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, il concorrente può beneficiare della dilazione temporale del termine di impugnazione dell’aggiudicazione solo qualora abbia proposto una istanza di accesso “informale”, tempestivamente e comunque nel termine di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo, restando poi “a carico” dell’amministrazione qualsiasi ritardo nella ostensione della documentazione richiesta la cui conoscenza risulti necessaria ai fini dell’articolazione delle censure dedotte in ricorso.