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Con Circolare n. 22/E del 28.07.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.
Con Circolare n. 22/E del 28.07.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.
In particolare, giova rammentare che l'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 prevede che: "...Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice..."
La tabella A, presente nell’allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, riporta il valore dell’imposta di bollo, determinato nel seguente modo:
- euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000; - euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000; - euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000; - euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000; - euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000. esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.
Nella Circolare n. 22/E del 28.07.2023, l'Ade specifica che: "...ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto...".
Inoltre, viene precisato che: "...Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972..."
- AGGIUDICATARIO ASSOLVE L'IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA LUI DOVUTA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. "...Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo...". Con la precisazione che: "...deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto..." - STOP VERSAMENTI NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO Infine, viene chiarito che: "...Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario..."
Con la Circolare in parola, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario.
Principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni Tuttavia, rileva l'AdE che "...debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR..."
In applicazione dell'art. 3 dell'All.I.4 del D.Lgs. 36/2023, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972
«è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
I Codici Tributo sono i seguenti: (Risoluzione 37/E del 28.06.2023)
CONTRATTI ROGATI O AUTENTICATI DA NOTAI O ALTRI PUBBLICI UFFICIALI: "...Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici..." NO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CON MODALITA' VIRTUALE
Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023